Ricorso Patteggiamento: i Limiti Tassativi dopo la Riforma Orlando
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti di ammissibilità del ricorso patteggiamento, un tema di cruciale importanza nella procedura penale. La decisione in esame ribadisce la stretta interpretazione delle norme introdotte con la cosiddetta Riforma Orlando (Legge n. 103/2017), che ha drasticamente ridotto le possibilità di impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con la quale veniva applicata, su richiesta delle parti, una pena di dieci mesi di reclusione a un’imputata per reati di bancarotta. L’imputata, non ritenendo corretta la decisione, proponeva ricorso per Cassazione avverso tale sentenza.
Il motivo del ricorso si fondava su una presunta violazione di legge: la difesa sosteneva che il giudice di merito avesse omesso di valutare la sussistenza delle condizioni per una sentenza di proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
Il Ricorso Patteggiamento e la Svolta della Riforma Orlando
La questione centrale ruota attorno all’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla Legge n. 103 del 2017, ha stabilito un elenco tassativo di motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Poiché la richiesta di patteggiamento nel caso di specie era stata presentata dopo l’entrata in vigore della riforma (3 agosto 2017), la nuova e più restrittiva disciplina risultava pienamente applicabile.
I motivi ammessi sono circoscritti a vizi specifici, quali:
1. L’errata espressione della volontà dell’imputato.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. L’illegalità della pena applicata.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la presunta mancata valutazione di cause di non punibilità, esula da questo perimetro e rende il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il motivo addotto dalla ricorrente – ossia l’omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. – non rientra in alcuno dei casi tassativamente previsti dal citato art. 448, comma 2-bis. Pertanto, il ricorso è stato proposto per un motivo non consentito dalla legge.
Inoltre, la Corte ha applicato un’altra novità introdotta dalla stessa riforma: l’articolo 610, comma 5-bis, c.p.p. Questa disposizione consente alla Cassazione, nei casi di manifesta inammissibilità del ricorso contro una sentenza di patteggiamento, di dichiararla con un’ordinanza de plano, ovvero senza le formalità di procedura, come la fissazione di un’udienza e la notifica alle parti. Si tratta di un meccanismo processuale accelerato, volto a definire rapidamente i ricorsi palesemente infondati.
Le Conclusioni
La decisione della Suprema Corte conferma un orientamento ormai consolidato: il patteggiamento, a seguito della Riforma Orlando, è diventato un istituto con un grado di stabilità molto elevato. L’impugnazione è un’eventualità eccezionale, riservata a vizi di natura formale o a errori macroscopici sulla qualificazione giuridica o sulla legalità della pena. Questa pronuncia ha importanti implicazioni pratiche: per la difesa, significa che la scelta di accedere al patteggiamento deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché le successive vie di ricorso sono estremamente limitate. Per il sistema giudiziario, la norma mira a deflazionare il carico della Corte di Cassazione, evitando ricorsi dilatori o pretestuosi. In conseguenza dell’inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Dopo la Riforma Orlando del 2017, per quali motivi è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
La sentenza può essere impugnata solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena applicata.
La mancata valutazione da parte del giudice delle condizioni per un proscioglimento è un motivo valido per un ricorso patteggiamento?
No, l’ordinanza chiarisce che l’omessa valutazione delle condizioni per un proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) non rientra nell’elenco tassativo dei motivi consentiti dalla legge per ricorrere contro una sentenza di patteggiamento.
Qual è la conseguenza processuale di un ricorso contro un patteggiamento ritenuto inammissibile?
In questi casi, la Corte di Cassazione può dichiarare l’inammissibilità con una procedura semplificata (ordinanza de plano) senza fissare un’udienza. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36185 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36185 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOVATE MILANESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano ha applicato richiesta delle parti la pena di mesi dieci di reclusione nei confronti di NOME per i reati di bancarotta a lei ascritti;
che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto è stato proposto avverso la sentenza applicativa di pen art. 444 cod. proc. pen., richiesta dopo il 03.08.2017;
che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito c sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attin all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra r e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica e all’illegalità della pena motivi non rientra l’omessa valutazione delle condizioni per pronunciare senten di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen, cosicché il ri inammissibile in quanto proposto per un motivo non consentito dalla legge;
che, peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anch’esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile fattispecie, l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di proce ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell’udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contradditto
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. p pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 24/09/2025.