Ricorso Patteggiamento: i Limiti Tassativi all’Impugnazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva ha subito importanti limitazioni a seguito della Riforma Orlando (L. 103/2017). Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali sono i confini invalicabili per il ricorso patteggiamento, dichiarando inammissibile un appello basato sulla mancata concessione di un’attenuante.
I Fatti del Caso
Il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Lucca, su accordo tra le parti, aveva applicato a un imputato la pena di tre anni di reclusione e 800 euro di multa per il reato di furto aggravato. Nella determinazione della pena, il giudice aveva riconosciuto le attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti contestate.
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e il difetto di motivazione per la mancata applicazione di un’ulteriore circostanza attenuante: quella del danno di particolare tenuità, prevista dall’art. 62, n. 4, del codice penale.
Il Ricorso Patteggiamento e i Limiti della Riforma
Il nodo centrale della questione riguarda i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha richiamato il testo dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla Legge n. 103 del 2017.
Questa norma ha limitato drasticamente le ragioni per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento. I motivi ammessi sono esclusivamente:
1. Vizi della volontà: quando il consenso dell’imputato non è stato espresso liberamente.
2. Difetto di correlazione: se la sentenza non corrisponde alla richiesta formulata dalle parti.
3. Errata qualificazione giuridica: nel caso in cui il fatto sia stato classificato in modo errato dal punto di vista legale.
4. Illegalità della pena: qualora la sanzione applicata o la misura di sicurezza non siano conformi alla legge.
La Valutazione dei Motivi di Ricorso
Nel caso specifico, l’imputato non contestava nessuno dei punti sopra elencati. La sua doglianza riguardava, invece, una valutazione di merito: la mancata applicazione di una circostanza attenuante e il presunto difetto di motivazione su tale punto. La Cassazione ha sottolineato che questa tipologia di motivo è stata volutamente esclusa dal legislatore del 2017. L’intento della riforma era proprio quello di impedire che il patteggiamento potesse essere messo in discussione per questioni relative all’apprezzamento dei fatti o delle circostanze, consolidando così la natura di accordo processuale dell’istituto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ribadito che il vizio denunciato dal ricorrente, ovvero la richiesta di verificare la sussistenza di un’attenuante e il difetto di motivazione, non rientra nel perimetro dei motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La scelta del legislatore è stata chiara: espungere tali ipotesi dai motivi di ricorso per garantire la stabilità delle sentenze di patteggiamento.
La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato, che interpreta in modo restrittivo le possibilità di impugnazione. Qualsiasi tentativo di aggirare questi limiti, richiedendo alla Corte una nuova valutazione di merito sulle circostanze del reato, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale: chi accede al patteggiamento accetta un accordo complessivo sulla pena, e non può successivamente rimetterlo in discussione per motivi diversi da quelli, eccezionali e specifici, previsti dalla legge. La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza diretta, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000 euro alla Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver proposto un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, dopo la L. 103/2017, i motivi sono tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e riguardano vizi specifici come problemi nell’espressione della volontà, errata qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
La mancata concessione di un’attenuante è un motivo valido per il ricorso patteggiamento?
No, secondo la Corte di Cassazione, la richiesta di verificare la sussistenza di una circostanza attenuante o il lamento per un difetto di motivazione su di essa non rientrano tra i motivi ammessi dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., in caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1825 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 1825 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NELLA WA3DI ( CUI 04Y4QUU ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le concli : Omi-dér – P – C KATE TASSONE
udito il d>seifé
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lucca ha applicato ricorrente, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., sull’ accordo del riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle contes aggravanti, la pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di mul relazione al reato di furto aggravato.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore d ricorrente il quale lamenta violazione di legge e difetto di motivazio ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante del dan di particolare tenuità di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.
Il ricorso – da trattarsi secondo il procedimento de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione proposta cont una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accord intervenuto dopo l’entrata in vigore della novella – è inammissibile.
Ed invero, l’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della sente applicativa della pena su richiesta alle sole ipotesi di violaz legge tassativamente indicate nel predetto articolo ossia solo motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al dif correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea GLYPH qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicur (ex multis, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020 Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11 1 101/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
Orbene, il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso pr dall’art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. in quanto attraverso il predetto viene richiesta, sostanzialmente, la verifica della sussiste una circostanza attenuante e il difetto di motivazione, ipotesi legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi ricorso.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiar inammissibile.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa dell ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di co emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 4000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di € 4000,00 in favore dell Cassa delle ammende.
Roma, 6 ottobre 2023
Il Consigliere estensore