Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? La Cassazione Chiarisce
Il patteggiamento è uno strumento processuale che permette di definire un procedimento penale in modo rapido, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui motivi per cui un ricorso patteggiamento può essere dichiarato inammissibile, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla riforma del 2017. Il caso analizzato riguarda una condanna per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale e fondamentale per chiunque si approcci a questo rito speciale.
I Fatti del Caso
Il ricorrente aveva concordato una pena (patteggiamento) con il Pubblico Ministero davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Marsala. L’accusa era grave: aver partecipato, in concorso con altri, al trasporto di almeno venti cittadini extracomunitari dalla Tunisia all’Italia a bordo di un gommone, commettendo il reato previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione.
Nonostante l’accordo sulla pena, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
Il Motivo del Ricorso Patteggiamento
L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la presunta omessa motivazione da parte del giudice di primo grado. Secondo la difesa, il giudice non avrebbe adeguatamente spiegato perché non sussistessero le condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. Questo articolo impone al giudice di assolvere l’imputato in ogni stato e grado del processo se risulta evidente che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.
In sostanza, la difesa sosteneva che, prima di ratificare il patteggiamento, il giudice avrebbe dovuto motivare in modo più approfondito l’assenza di palesi cause di innocenza.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Le motivazioni della decisione sono nette e si basano su due pilastri argomentativi.
In primo luogo, la Corte ha ricordato che la Legge n. 103 del 2017 ha modificato profondamente le regole per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso. Questi sono:
1. Problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Errata qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Il motivo sollevato dal ricorrente – l’omessa motivazione sulla non applicabilità dell’art. 129 c.p.p. – non rientra in questo elenco. Di conseguenza, il ricorso è per legge inammissibile, in quanto basato su una censura non consentita.
In secondo luogo, la Corte ha aggiunto, quasi a voler fugare ogni dubbio, che nel caso specifico il giudice di merito aveva comunque adempiuto al suo dovere di controllo. Il giudice, infatti, aveva escluso la possibilità di un proscioglimento immediato basandosi su atti concreti del fascicolo, come la comunicazione di notizia di reato della Squadra Mobile e gli atti di un incidente probatorio. Pertanto, la valutazione era stata fatta, rendendo la doglianza del ricorrente infondata anche nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: l’accordo di patteggiamento è un atto quasi tombale, la cui stabilità è voluta dal legislatore per garantire l’efficienza del sistema giudiziario. Il ricorso patteggiamento non è uno strumento per riaprire una discussione sul merito della colpevolezza, ma solo un rimedio eccezionale per correggere vizi gravi e specifici. Chi opta per il patteggiamento deve essere consapevole che le possibilità di rimettere in discussione la sentenza sono estremamente limitate e circoscritte a violazioni di legge ben definite. La decisione della Cassazione serve da monito: non è possibile utilizzare il ricorso per criticare l’apparato motivazionale del giudice su aspetti che esulano dal perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No. Dopo la riforma del 2017 (legge n. 103), il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena è consentito solo per i motivi tassativamente elencati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
La mancata motivazione sull’assenza di cause di assoluzione è un motivo valido per il ricorso patteggiamento?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che questo specifico motivo non rientra nell’elenco di quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza di patteggiamento diventa definitiva. Inoltre, come stabilito nel provvedimento, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33909 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
::) . 54DINi ANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 06FOJNS) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MARSALA
4-7,/ . ./ dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, nei confronti, tra l’altro, anche del ricorrente, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 3 lett. a), b), 3-bis, 3-ter, d) d. Igs. n. 286 del 1998, per aver trasportato su un gommone della lunghezza di nove metri, in territorio italiano, almeno venti cittadini extracomunitari nella tratta Tunisia-Italia.
Considerato che il motivo dedotto (omessa motivazione in relazione alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.).
Rilevato, altresì, che il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti e ha escluso motivatamente (cfr. p. 4 e ss.) che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente (facendo riferimento agli esiti della comunicazione di notizia di reato del 25 agosto 2023, della Squadra mobile di Trapani, con relativi allegati e agli atti dell’incidente probatorio assunto il 13 ottobre 2023).
Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 1° luglio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH