Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43664 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43664 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
ORDINANZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 27/5/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 27/5/2024 il Tribunale di Torre Annunziata emetteva sentenza ex art.444 c.p.p., nei confronti degli odierni ricorrenti, imputati del delitto di truffa e, continuazione con i fatti di cui alla sentenza n. 15620/2022 emessa in data 25/10/2022 dal Corte di appello di Napoli, applicava la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed 500,00 di multa.
Avverso detta sentenza, con un unico atto impugnatorio, propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo violazione di legge, per la mancata verifica dell’insussisten di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (primo motivo).
Con il secondo motivo lamentano violazione di legge per non avere il giudice motivato in ordi all’istituto della continuazione ed all’aumento operato a tale titolo, così pure in ord mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I ricorsi sono inammissibili.
Quanto al primo motivo, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tem patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa del
pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussist di cause di proscioglinnento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bi cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’innpugnabilità d pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate che attengo ad ipotesi specifiche di violazione delle disposizioni che riguardano l’espressione della volo dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione g del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso di specie i ricorrenti, si limitano a denunciare il vizio della violazione di le riguardo alla verifica dell’assenza di cause di proscioglimento ovvero l’omessa motivazione i tema di continuazione e sulla entità della pena deducendo motivi non consentiti dalla nuova disciplina che regola l’impugnazione della sentenza di patteggiamento, non investendo alcuno dei punti della decisione per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.
La richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integr infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giu che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi h dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccez non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congru della pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali s addivenute.
Va ricordato infatti, che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle p l’accordo si forma, non sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le q essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse, purché il risu finale non si traduca in una pena illegale (cfr. Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2 COGNOME, in motivazione).
Va, quindi, ribadito il principio di diritto secondo il quale: “Ai sensi dell’art. 448, comm cod.proc.pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, L. n. 103 del 2017, è inammissibile il ri per cassazione che proponga motivi concernenti, non l’illegalità della pena, intesa com sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, i limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei paramet cui all’art. 133 cod.pen.” (così Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509; nello stesso sen Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Rv. 263217).
P.Q.M.
della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual 4 W …. GLYPH .
Così deciso il 19/9/2024