Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13366 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 13366 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Nardò il 14/9/1991
avverso la sentenza resa il 14 gennaio 2025da1 GUP del Tribunale di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GUP del Tribunale di Lecce, con la sentenza impugnata, ha applicato nei cori Fronti di NOME COGNOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di estorsione aggravata e continuata.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge per omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell’art. 610, corr n – a 5 bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, per motivi non consentiti poiché noi previst dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque generici.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico n mistero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appl cazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, il difet di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fat
e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussis nel caso di specie.
Nel caso in esame, oltretutto, il Giudice ha motivatamente escluso la sussistenza di cause di non punibilità ed esplicitato gli elementi su cui si fonda il giudizio di responsabilità.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagarne] ito delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del l spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 2 aprile 2025