Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammissibile e Quando No
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate e tecnicamente complesse della procedura penale. Sebbene il patteggiamento sia una scelta processuale che mira a definire rapidamente il giudizio, non preclude del tutto la possibilità di impugnazione. Tuttavia, la legge pone dei paletti molto rigidi. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i confini di questa impugnazione, confermando la linea restrittiva introdotta dalla riforma del 2017.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Palermo per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). L’imputato, attraverso la sua difesa, aveva sollevato un unico motivo di ricorso: l’omessa motivazione da parte del giudice di merito riguardo alla presunta insussistenza di cause che avrebbero potuto escludere la sua punibilità. In altre parole, secondo il ricorrente, il giudice del patteggiamento non aveva spiegato adeguatamente perché non sussistessero circostanze in grado di scagionarlo.
L’Analisi della Corte e i Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione sull’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la Legge n. 103/2017 (nota come Riforma Orlando), ha drasticamente limitato i motivi per cui è possibile presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento. L’obiettivo del legislatore era chiaro: deflazionare il carico della Corte di Cassazione ed evitare ricorsi puramente dilatori contro sentenze che nascono da un accordo tra le parti.
I Motivi Tassativi per l’Impugnazione
La Corte ha ribadito che, dopo la riforma, il ricorso patteggiamento è consentito esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi nella formazione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra accusa e sentenza: quando la sentenza condanna per un fatto diverso da quello contestato.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie normativa sbagliata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: qualora la sanzione inflitta sia contraria alla legge (ad esempio, superiore ai limiti massimi o di specie diversa da quella prevista).
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha spiegato che il motivo sollevato dal ricorrente – l’omessa motivazione sull’insussistenza di cause di non punibilità – non rientra in nessuna delle quattro categorie tassativamente previste dalla legge. Si tratta di una doglianza che attiene al merito della valutazione del giudice, un aspetto che, nel rito del patteggiamento, è precluso all’analisi della Cassazione. La natura stessa del patteggiamento, basata su un accordo, limita il sindacato del giudice e, di conseguenza, anche i motivi di un’eventuale impugnazione. Pertanto, essendo il vizio denunciato estraneo al catalogo previsto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Chi opta per il patteggiamento deve essere consapevole che le possibilità di impugnare la sentenza sono estremamente ridotte e circoscritte a vizi specifici e di natura prettamente giuridica o procedurale. La scelta di questo rito speciale implica una rinuncia a far valere contestazioni sul merito della vicenda, come quelle relative alla valutazione delle prove o all’esistenza di cause di giustificazione. La conseguenza di un ricorso presentato per motivi non consentiti è, come nel caso di specie, la sua dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per un numero limitato e specifico di motivi previsti dalla legge, come chiarito dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento dopo la riforma del 2017?
I motivi validi sono esclusivamente: vizi nell’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra accusa e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non ammessi dalla legge?
Se il ricorso è basato su motivi non rientranti in quelli tassativamente previsti, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47977 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47977 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Palermo pe il reato di cui all’art. 73, comma 5, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (omessa motivazione in relazione all’insussistenza di cause di esclusione della punibilità) è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricors avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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