Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7808 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7808 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/07/2025 del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, deduce la violazione dell’art. 129 c proc. pen. e della corretta qualificazione giuridica del fatto rispetto alla sentenza di appli della pena concordata emessa il 21 luglio 2025 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunal di Torino, con cui gli è stata applicata la pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusi euro 2.000,00 di multa, in relazione a plurimi episodi del reato di cui all’art. 73, commi d.P.R. n. 309 del 1990, ed in continuazione con il più grave reato già giudicato con sentenza 1324/2024 del G.I.P. del Tribunale di Torino del 27/06/2024, parzialmente confermata dalla Corte di appello di Torino in data 09/12/2024, irrevocabile il 10/06/2025, rideterminando la pe complessiva in anni tre, giorni dieci di reclusione ed euro 12.000,00 di multa.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la rich sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della m sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stato censurato il di motivazione sul mancato proscioglimento dell’imputato, nonché la non corretta qualificazion giuridica del fatto, con affermazioni del tutto generiche e assertive.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdott dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione previ dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.