Ricorso Patteggiamento: Quando l’Impugnazione è Destinata al Fallimento
Il patteggiamento è uno strumento processuale che offre vantaggi significativi in termini di riduzione della pena, ma comporta anche una forte limitazione del diritto di impugnazione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito la rigidità dei presupposti per contestare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. Analizzare questa decisione è fondamentale per comprendere i limiti del ricorso patteggiamento e le conseguenze di un’impugnazione infondata.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di un accordo con la Procura, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio una sentenza di patteggiamento con una pena di due anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa per un reato legato agli stupefacenti, qualificato come di lieve entità (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990).
Nonostante l’accordo, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. La contestazione non riguardava l’accordo raggiunto o la pena applicata, bensì un presunto vizio di motivazione della sentenza. In particolare, si lamentava che il giudice non avesse spiegato perché non sussistessero le condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte sul ricorso patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata netta e basata su un’interpretazione rigorosa della normativa introdotta con la riforma del 2017 (Legge n. 103/2017). Secondo i giudici supremi, il motivo addotto dal ricorrente non rientrava nel novero, tassativo e limitato, dei motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di ben 4.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha giustificato l’importo elevato con l’alto “coefficiente di colpa” nel proporre un ricorso palesemente infondato.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della pronuncia risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo esclusivo i motivi per cui si può presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione. Essi sono:
1. Vizi della volontà: se il consenso dell’imputato all’accordo non è stato espresso liberamente.
2. Difetto di correlazione: se la sentenza non corrisponde alla richiesta formulata dalle parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie legale sbagliata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge.
La censura mossa dal ricorrente, relativa all’omessa motivazione sull’assenza di cause di proscioglimento, non rientra in nessuna di queste categorie. La Cassazione ha quindi applicato la legge alla lettera, affermando che qualsiasi motivo di ricorso diverso da quelli elencati è inammissibile e non può essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza invia un messaggio chiaro: la scelta del patteggiamento implica una sostanziale rinuncia a future contestazioni sulla decisione del giudice, salvo i casi eccezionali e specifici previsti dalla legge. Tentare di aggirare questi limiti proponendo un ricorso patteggiamento per motivi non consentiti si rivela una strategia non solo inefficace, ma anche economicamente svantaggiosa.
La condanna al pagamento di una somma elevata alla Cassa delle ammende funge da deterrente, scoraggiando impugnazioni dilatorie o pretestuose. Per i difensori e i loro assistiti, questa decisione sottolinea l’importanza di una valutazione estremamente attenta e rigorosa prima di intraprendere la via del ricorso contro una sentenza di patteggiamento, verificando che i motivi di doglianza rientrino scrupolosamente nel perimetro disegnato dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è possibile solo per i motivi specifici e limitati elencati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi validi, secondo la legge, riguardano esclusivamente questioni relative all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo può essere anche elevato, come nel caso di specie (4.000,00 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45573 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45573 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2022 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
lato avviso alle parti;i
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 23 marzo 2022 il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME la pena d anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso l’indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine all’insussistenza delle condizioni previste dall’art. 129 cod. proc. pen. per pronunciare sentenza di proscioglimento.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.
La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illega della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023