Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44820 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44820 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 del TRIBUNALE di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto che venga dichiarata la nullità della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31/01/2023 il Tribunale di Bari su concorde richiesta delle parti applicava al COGNOME NOME la pena di anni tre e mesi tre di reclusione ed euro 4000,00 di multa per il delitto allo stesso ascritto ai sensi dell’art. 416, comma primo, secondo, terzo, quarto e quinto, cod. pen. (associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di numerose condotte di appropriazione indebita, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, utilizzo abusivo di carte di
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credito, estorsioni, aggravato dalla natura transnazionale della condotta), riconoscendo la continuazione con i fatti reato giudicati dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 7351 del 2019, nonché revocando, attesa la pena applicata, la sospensione condizionale della pena concessa precedentemente dal Tribunale di Milano.
Il COGNOME, per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo diversi motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. per omessa pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.; manca l’indicazione delle ragioni specifiche per le quali non si è potuto procedere nel pronunciare sentenza di proscioglimento.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 444 cod. proc. pen. e 133 cod. pen.; insufficienza della motivazione in ordine alla congruità della pena.
2.3. Vizio della motivazione perché totalmente omessa in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena, concessa con la sentenza del Tribunale di Milano del 15/12/2020.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, non è denunziabile in Cassazione, rispetto alla sentenza di patteggiamento, l’omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, COGNOME, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l’imputato, con l’accesso al rito speciale,
rinunciato a contestare le premesse storiche dell’accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 26459501, secondo cui, in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza, in relazione alla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’ad 129, comma 1, cod. proc. pen., può anche essere meramente enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto e il giudice deve sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione della richiesta stessa). Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., in relazione tra l’altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell’ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell’esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell’assetto normativo disciplinante l’illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, COGNOME, Rv. 281182-01).
Il motivo valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte.
Ciò premesso, occorre rilevare che sulla base degli indicati parametri, non vi sia spazio alcuno per addivenire, nel presente grado di giudizio, al proscioglimento evocato dall’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., attesa la assoluta genericità del motivo di ricorso e considerato, in ogni caso, che emerge una specifica e congrua motivazione sul punto.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
E’ evidente che l’odierno ricorrente proponga – in modo del tutto generico, per contestare la pena richiesta ed oggetto di accordo, definendola non congrua in modo del tutto aspecifico, sostenendo senza alcuna argomentazione l’insufficienza della motivazione sul punto, in assenza di qualsiasi effettiva allegazione e senza precisare secondo quale parametro effettivamente rilevante al fine di poter anche solo indirettamente ritenere la ricorrenza di una pena illegale – un motivo manifestamente infondato.
Il motivo valica così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte, non ricorrendo, né essendo stata effettivamente allegata una pena illegale
(Sez.2, n. 14320 del 23/02/2022, Perone, Rv. 282979-01; SEz. U, n. 877 del 14707/2022, COGNOME, Rv. 283866-01; Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, COGNOME, Rv. 283943-01).
1.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente lamenta l’omessa motivazione del giudice sul punto, rilevando la conseguente nullità della sentenza poiché non sarebbe possibile verificare se la sospensione condizionale della pena potesse essere o meno revocata. Il motivo all’evidenza non si confronta con la motivazione del Tribunale che ha richiamato la pena complessivamente superiore alla soglia di anni due di reclusione, facendo corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale la sentenza di patteggiamento, in ragione dell’equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, in mancanza di un’espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca a norma dell’art. 168 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, Diop, Rv. 233518-01).
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 6 ottobre 2023.