Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Quando è Inutile?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una scelta processuale che può chiudere rapidamente un procedimento penale. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la sentenza, le vie per impugnarla sono estremamente limitate. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per analizzare i confini del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi sono validi e quali destinati all’insuccesso.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro il Patteggiamento
Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo aver concordato una pena con il Pubblico Ministero per reati contro la pubblica amministrazione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. La difesa sosteneva un’erronea qualificazione giuridica del fatto, lamentando che la sentenza non chiarisse la natura, attiva o passiva, della condotta di resistenza contestata. In sostanza, si contestava il modo in cui il giudice di merito aveva inquadrato legalmente il comportamento dell’imputato, pur dopo che quest’ultimo aveva accettato l’accordo.
La Decisione della Corte e i limiti del ricorso patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura de plano, ovvero senza nemmeno la necessità di un’udienza. La decisione si fonda su un principio cardine introdotto dalla riforma del 2017: le sentenze di patteggiamento possono essere impugnate solo per un numero chiuso di motivi, elencati nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Questi motivi sono:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Mancata correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
I giudici hanno stabilito che le censure sollevate dalla difesa non rientravano in nessuna di queste categorie. La contestazione sulla qualificazione giuridica, infatti, si risolveva in una critica generica e non in una vera e propria denuncia di un errore palese.
Le Motivazioni: Perché il Motivo del Ricorso Patteggiamento è Stato Respinto
La Corte ha spiegato che, per poter contestare validamente la qualificazione giuridica in un ricorso patteggiamento, non è sufficiente sollevare un dubbio interpretativo. L’errore del giudice deve essere manifesto, palese e immediatamente riconoscibile dagli atti. La giurisprudenza consolidata richiede che la qualificazione data sia “palesemente eccentrica” o frutto di un “errore manifesto”.
Nel caso di specie, la difesa non ha dimostrato un errore così evidente, ma ha tentato, secondo la Corte, di riaprire una discussione sul merito della responsabilità penale. Questo è proprio ciò che la riforma del 2017 ha voluto impedire. L’impugnazione si trasformava, in sostanza, in un inammissibile tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, mascherato da critica sulla qualificazione giuridica. Contestare in questo modo significa mettere in discussione la motivazione della sentenza di primo grado, vizio che non è consentito denunciare in questa sede.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La decisione della Cassazione è un monito importante: il patteggiamento è una scelta strategica con conseguenze definitive. Una volta che l’imputato accetta di patteggiare, rinuncia a contestare nel merito la propria responsabilità. Il ricorso patteggiamento non è uno strumento per ottenere un ‘secondo tempo’ del processo.
Le implicazioni pratiche sono chiare:
– Valutazione attenta: L’imputato e il suo difensore devono valutare con estrema attenzione tutti gli aspetti del caso, inclusa la qualificazione giuridica del fatto, prima di accedere al rito alternativo.
– Motivi specifici: L’eventuale ricorso deve essere fondato su vizi specifici e gravi, come quelli elencati dalla legge, e non su generiche lamentele.
– Conseguenze economiche: Un ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso in esame, con una condanna al pagamento di 3.000 euro.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. Dopo la riforma legislativa del 2017 (legge n. 103), l’impugnazione è ammessa solo per i motivi tassativamente elencati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, quali vizi del consenso, illegalità della pena o una qualificazione giuridica del fatto palesemente errata.
Cosa significa che la ‘qualificazione giuridica del fatto’ deve essere palesemente eccentrica per poter essere contestata?
Significa che l’errore commesso dal giudice nell’inquadrare il fatto in una specifica norma penale deve essere macroscopico, evidente e immediatamente riconoscibile dalla lettura degli atti, non una semplice questione di diversa interpretazione che richiederebbe un riesame dei fatti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso esaminato, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15503 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME ( CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 del TRIBUNALE di LODI
deto–asimiSLaile-PaFt -it udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME:COGNOMECOGNOME
FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, NOME COGNOME impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Lodi con cui gli è stata applicata la pena ritenu giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 e 377 cod. pen..
La difesa deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto ? rilevando come non emergesse la volontà di opporsi al pubblico ufficiale e la natura della condotta osservand come non si comprende dalla decisione se si sia trattato di resistenza attiva o passiva.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rit dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle part Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione gi del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nell in cui rappresenta l’adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire ch l’erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce dell modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l’erronea qualificazione giuridica del f ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano – come ne caso in esame – inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. n. 2721 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272026). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024