MD# Ricorso Patteggiamento: Guida ai Motivi di Impugnazione in Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale che permette di definire il processo in modo più rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta significative limitazioni riguardo alla possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, sottolineando come non tutte le doglianze possano essere portate all’attenzione dei giudici di legittimità.
Il Caso in Analisi: un Ricorso Basato su un’Aggravante
Nel caso specifico, un imputato aveva presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento emessa per reati legati agli stupefacenti, aggravati ai sensi dell’art. 80 del d.P.R. 309/1990. Le censure del ricorrente si concentravano proprio sulla sussistenza di tale aggravante, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione su questo punto.
La difesa sosteneva che la valutazione sull’aggravante fosse errata, ma questa linea difensiva si è scontrata con i rigidi paletti normativi che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il principio consolidato secondo cui le sentenze emesse a seguito di patteggiamento godono di una stabilità particolare. Questo perché si fondano su un accordo tra accusa e difesa, che presuppone una rinuncia a contestare determinati aspetti del merito della vicenda processuale.
La Norma di Riferimento: Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il legislatore, con la legge n. 103 del 2017, ha introdotto l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i soli motivi per cui l’imputato e il pubblico ministero possono presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Espressione della volontà dell’imputato: vizi relativi al consenso prestato.
2. Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: quando il giudice ha deciso oltre o diversamente da quanto concordato.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie errata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: qualora la sanzione applicata sia contraria alla legge.
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in questo elenco non può essere preso in considerazione dalla Corte.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha evidenziato che le doglianze del ricorrente, relative alla sussistenza dell’aggravante, non rientravano in nessuna delle quattro categorie consentite dalla legge. La valutazione sulla presenza o meno di una circostanza aggravante attiene al merito dei fatti e alla loro qualificazione, aspetti che, con la scelta del patteggiamento, l’imputato accetta di non contestare più in sede di impugnazione, salvo il caso di un’erronea qualificazione giuridica del reato nel suo complesso, che qui non era stato dedotto.
Di conseguenza, non avendo sollevato questioni relative alla sua volontà, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione del fatto reato o all’illegalità della pena, il ricorrente ha proposto un’impugnazione per motivi non consentiti. Questo ha portato inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa decisione rafforza un principio cardine della procedura penale: la scelta di un rito alternativo come il patteggiamento comporta conseguenze precise e irrevocabili, tra cui una forte limitazione del diritto di impugnazione. Chi opta per il patteggiamento deve essere consapevole che sta rinunciando a contestare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, potendo appellarsi in Cassazione solo per vizi specifici e formali. La sentenza diventa, quindi, un monito per una valutazione attenta e strategica da parte della difesa prima di accedere a questo rito, poiché le porte della Cassazione, al di fuori dei casi previsti, rimangono chiuse.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi specifici per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi consentiti sono: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Contestare la sussistenza di un’aggravante è un motivo valido per il ricorso contro un patteggiamento?
No. Secondo la decisione analizzata, la contestazione relativa alla sussistenza di una circostanza aggravante non rientra tra i motivi specifici previsti dalla legge e, pertanto, un ricorso basato su tale doglianza viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27530 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 del GIP TRIBUNALE di LIVORNO
d atcL AVV_NOTAIO -alle parli;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza e essa ai sensi dell’art. 444 co proc. pen. per il reato di cui agli artt. 73, 80 d.P.R.309/1990.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattar sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attin all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra ric sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato violazione di legge e vizio della motivazio ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R.309/1990.
In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazio della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della vol dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualifi giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso senten applicazione della pena su richiesta.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorren al pagamento delle spese procèssuali e della somma di edro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/04/2024
Il Consigliere estenso e
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Il Presidente