Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41860 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 41860 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
NOME nato a Licata il DATA_NASCITA rappresentato e assistito dall’AVV_NOTAIO di fiducia avverso la sentenza del 27/06/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale d Rimini;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale d Rimini ha applicato a NOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di ann mesi quattro di reclusione ed euro 3.500,00 di multa per i delitti di detenzione illeci sostanza stupefacente, rapina impropria aggravata, minaccia aggravata e lesioni aggravate.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen punto di erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B) di imputazione ch non è sussumibile nella fattispecie di rapina impropria, bensì in quella di esercizio arbitr delle proprie ragioni contemplata nell’art. 393 cod. pen., atteso che l’imputato ha fa valere, con violenza e minaccia, una pretesa tutelabile dinanzi alla autorità giudiziaria co desumibile dalla scrittura privata sottoscritta da COGNOME COGNOME dalla persona offesa in d 17/11/2023 ove vi è riferimento alla circostanza che la vicenda in esame originava da una mancata restituzione a COGNOME di una somma di denaro elargita a titolo di prestito.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. punto di sussistenza dell’aggravante dell’uso dell’arma contestata al capo B) di imputazione che non si configura, secondo il ricorrente, atteso che la pistola giocattolo utilizzata facilmente individuabile come tale.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pe punto di mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. avend l’imputato ha risarcito il danno prima del giudizio, come documentato nella scrittura priva del 17/11/2023 di cui sopra.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
3.1. Il primo motivo relativa all’erronea qualificazione giuridica del fatto contesta capo B) di imputazione è manifestamente infondato.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato al contenuto dell’accord tra le parti, ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei contestati.
Per consolidato orientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto, rilevante ai sensi dell’a 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., è limitata ai soli casi di errore manife configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 1,n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME,Rv. 276219; Sez. 3,n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971; Sez. 6 n. 25167 del 25/06/2020, NOME, Rv. 279573, Sez. 2 n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116; Sez. 4,n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023).
Nel caso di specie, la deducibilità dell’invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea la qualificazione giuridica del fatto in termini di rapin (anziché nella diversa fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni), così proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo. Nel capo di imputazione si
contesta infatti all’imputato di avere intimato alla persona offesa di consegnar indebitamente una somma di denaro e, al rifiuto di questa, di averle sottratto una bicicle elettrica del valore di circa 2.000,00 euro, quindi di essersi dato alla fuga con tale mez inseguito dalla vittima, estraeva dalla tasca dei pantaloni una pistola sprovvista di ta rosso e proferiva contestuale minaccia di morte, al fine di conseguire il possesso di quant sottratto e di guadagnarsi l’impunità. Da tale ricostruzione fattuale non emerge,quindi,ch l’imputato abbia esercitato minaccia nella ragionevole opinione di tutelare una propri pretesa economica giuridicamente azionabile. Per sostenere l’invocata riqualificazione in esercizio arbitrario,i1 ricorrente richiama il contenuto di una scrittura privata sottos dall’imputato e dalla persona offesa a distanza di due mesi dai fatti (allegata al ricor che, tuttavia, costituisce un accordo transattivo ove vi è un mero generico accenno – privo di dettagli e, quindi, non circostanziato – sulla asserita pretesa restitutoria va dall’imputato il quale in tale documento si impegna a corrispondere una somma di denaro a titolo di risarcimento dei cagionati danni materiali e morali.
3.2. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al secondo motivo, pure manifestamente infondato, con il quale si deduce l’insussistenza della aggravante dell’uso dell’arma contestata al capo B) di imputazione.
Questa Corte ha chiarito che, in tema di patteggiamento, può essere dedotta con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’errone applicazione di una circostanza aggravante in realtà insussistente, in quanto profil attinente anch’esso alla corretta qualificazione del fatto (Sez. 6, n 44393 del 24/9/201 Lamberti, Rv. 277214; Sez. 6,n. 25617 del 25/06/2020, NOME, Rv. 279573).
Vale tuttavia anche in questo caso il principio già richiamato secondo cui occorre che la ricorrenza della aggravante in questione risulti, con indiscussa immediatezza palesemente eccentrica ed ictu ocu/i incongruente rispetto al contenuto del capo di imputazione, situazione che non ricorre nella specie laddove nell’addebito sub B) si contesta l’utilizzo di una pistola di colore nero priva di tappo rosso. Del resto, lo s ricorrente per sostenere l’insussistenza di tale circostanza I richiama la denuncia querela I sporta dalla persona la quale aveva riferito di una minaccia subita con l’uso di una pisto che sembrava finta, in tal modo non esprimendo alcuna certezza al riguardo.
3.3. E’ manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso perché in contrasto con la previsione dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi attinenti all’espression della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della mi sicurezza, mentre è inammissibile laddove si deduca l’omessa applicazione di circostanze
attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione pena sottoposta al giudice (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, COGNOME, Rv. 279117).
Nel caso di specie, l’accordo intervenuto tra le parti non contemplava il riconoscimento della diminuente di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. , bensì poneva la condotta riparatori fondamento delle invocate circostanze attenuanti generiche.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutat i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal rico (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l’impugnazione è stata esperita per ragioni non consentite dalla legge.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/10/2024