Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Quando No
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con contorni ben definiti. Non sempre è possibile impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta, e la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, lo ribadisce con chiarezza. Analizziamo una recente decisione che ha dichiarato inammissibile l’appello di due imputati, condannati per reati legati agli stupefacenti, proprio per aver sollevato motivi non consentiti dalla legge.
I Fatti del Caso: Un Appello Basato su Motivi Generici
Due soggetti, dopo aver concordato una pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) davanti al Giudice per le Indagini Preliminari, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. La loro doglianza si basava su un presunto “difetto di motivazione” della sentenza emessa dal GIP.
Tuttavia, come vedremo, questo tipo di censura non rientra nel novero dei motivi per cui è possibile contestare una sentenza di patteggiamento.
L’Analisi della Corte: I Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha prontamente respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno richiamato una norma fondamentale che disciplina le impugnazioni in caso di patteggiamento, sottolineando come la volontà del legislatore sia quella di limitare drasticamente la possibilità di appello per queste sentenze.
L’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: Una Norma Chiave
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto con la legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce che sia il pubblico ministero sia l’imputato possono presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi della volontà: quando l’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare sia stata viziata.
2. Difetto di correlazione: in caso di mancata corrispondenza tra la richiesta di pena e la sentenza emessa dal giudice.
3. Errata qualificazione giuridica: se il fatto è stato qualificato in modo giuridicamente errato.
4. Illegalità della pena: qualora la pena applicata o la misura di sicurezza disposta siano illegali.
Qualsiasi altro motivo, incluso il generico difetto di motivazione, non è considerato valido per questo tipo di impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità proprio sulla base di questa norma. I ricorrenti, nel loro appello, non hanno sollevato alcuna delle questioni tassativamente previste dalla legge. Si sono limitati a lamentare una carenza di motivazione, un motivo che, sebbene valido in altri contesti processuali, è esplicitamente escluso per il ricorso contro il patteggiamento.
La ratio della norma è chiara: il patteggiamento è un accordo tra le parti. Una volta raggiunto e ratificato dal giudice, può essere messo in discussione solo per vizi gravi e specifici che ne intaccano la validità strutturale o la legalità, non per un riesame del merito o della motivazione, che in questo rito è fisiologicamente semplificata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato. Chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento deve essere consapevole dei limiti stringenti imposti dalla legge. È inutile e controproducente fondare un ricorso su motivi generici come il difetto di motivazione, poiché l’esito sarà, come in questo caso, una dichiarazione di inammissibilità con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta) non è sempre possibile. È limitato a specifici motivi tassativamente previsti dalla legge.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., i motivi validi sono: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Se il ricorso è basato su motivi non previsti dalla legge, come un generico difetto di motivazione, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7294 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7294 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a TARANTO il 18/12/1994 COGNOME nato a COGNOME il 14/10/2005
avverso la sentenza del 17/07/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
thatrravvice – ~t
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME e COGNOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all’art.73, 1 e 4, d.P.R.309/1990, deducendo difetto di motivazione.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai se dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere pe cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinent all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richie sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della mis sicurezza.
Nel caso in esame i ricorrenti non hanno posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della volont dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualifica giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza
Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente