Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36818 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36818 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCE
dato av/so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sente ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Lecce in relazione al reato d comma 1, d.P.R. 309/90. L’esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla manc cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., alla esatta qualificazione gi sussistenza del fatto.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2 pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la s applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicu comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Il vizio di motivazion con il ricorso non rientra tra i motivi prospettabili, nè è stata denunciata la ille
Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la p ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai sol manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediate margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 , Rv. 281116 – 01; Sez. 4, n. 13749 del 23 Rv. 283023 – 01). Orbene, é agevole rilevare che non ricorre alcun caso di errore ma
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ri al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024
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