Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come ‘patteggiamento’, rappresenta una scelta processuale strategica che definisce il procedimento in modo rapido. Tuttavia, la sentenza che ne deriva non è inappellabile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sui limiti e le condizioni per presentare un ricorso patteggiamento, specialmente quando si lamenta la mancata applicazione di una causa di proscioglimento.
I Fatti del Caso
Un imputato, accusato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, aveva concordato una pena con il Pubblico Ministero, ottenendo una sentenza di patteggiamento dal Tribunale di Alessandria. Nonostante l’accordo, lo stesso imputato decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. A suo dire, il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente valutato la possibile esistenza di cause di non punibilità che, se riconosciute, avrebbero dovuto condurre al suo proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento
Il ricorrente basava il suo unico motivo di censura sulla presunta violazione dell’obbligo del giudice di verificare, prima di ratificare il patteggiamento, l’assenza di cause di proscioglimento. Si tratta di un punto cruciale: il patteggiamento non è un’accettazione di colpevolezza incondizionata, ma un accordo sulla pena che presuppone comunque un controllo di legalità da parte del magistrato.
Il nucleo dell’argomentazione difensiva era che il giudice di merito avesse errato nel non rilevare elementi che avrebbero dovuto portare a una sentenza assolutoria. La difesa, quindi, chiedeva alla Cassazione di annullare la sentenza per questo difetto di motivazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e in linea con il suo consolidato orientamento. I giudici hanno stabilito un principio fondamentale: il sindacato di legittimità su una sentenza di patteggiamento, per quanto riguarda la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., è estremamente limitato. Non è sufficiente sostenere genericamente che esistessero delle cause di non punibilità. Per un ricorso patteggiamento di questo tipo, è necessario che la causa di proscioglimento sia evidente e immediatamente riscontrabile dalla lettura della sentenza impugnata.
La Corte ha precisato che il vizio di motivazione può essere denunciato solo se ‘dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità’. Nel caso specifico, non solo tale evidenza mancava, ma il ricorrente non aveva neanche allegato concretamente quali fossero gli elementi fattuali che rendevano palese la sua non punibilità. Di conseguenza, il ricorso si configurava come un tentativo di rimettere in discussione il merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità, a maggior ragione dopo un patteggiamento.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un concetto chiave: il patteggiamento è una scelta che comporta una significativa rinuncia a far valere le proprie difese nel merito. L’impugnazione successiva non può diventare uno strumento per riaprire una valutazione che si è scelto di chiudere. La possibilità di contestare la sentenza per il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è un’ancora di salvezza riservata a casi eccezionali, in cui l’errore del giudice di merito è palese e indiscutibile (‘ictu oculi’).
L’ordinanza ha quindi conseguenze pratiche rilevanti: chi presenta un ricorso patteggiamento deve essere consapevole che l’inammissibilità è una conseguenza molto probabile se non si dimostra un errore manifesto del giudice. Oltre al rigetto, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di quattromila euro.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento lamentando che il giudice non ha rilevato una causa di proscioglimento?
Sì, ma solo a condizioni molto restrittive. Il ricorso è ammissibile unicamente se la causa di proscioglimento (ad esempio, il fatto non sussiste o non costituisce reato) emerge in modo evidente e inequivocabile dal testo stesso della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘causa di proscioglimento evidente’?
Significa che l’esistenza della causa di non punibilità deve essere palese e immediatamente percepibile dalla sola lettura della sentenza, senza la necessità di ulteriori indagini o di una diversa interpretazione delle prove. Non può essere una questione dubbia o opinabile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Se la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione, il cui importo è stabilito discrezionalmente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31707 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 31707 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Monastero Bormida il DATA_NASCITA; avverso la sentenza dell’8 marzo 2024 del Tribunale di Alessandria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che il Tribunale di Alessandria ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da NOME COGNOME in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, a lui ascritti in rubrica;
che avverso detta sentenza ricorre l’imputato articolando un unico motivo di censura, a mezzo del quale denuncia il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.);
che la censura non può essere dedotta atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di sindacato di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se da testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), circostanza neanche allegata dal ricorrente;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 giugno 2024
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