Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
La scelta di definire un procedimento penale attraverso l’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente nota come patteggiamento, comporta conseguenze significative sulle possibilità di impugnazione della sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui rigidi limiti imposti dalla legge al ricorso patteggiamento, confermando che non ogni presunta violazione di legge può giustificare un appello.
Il Caso in Esame: Dal Patteggiamento al Ricorso
Nel caso specifico, un imputato aveva concordato con il Pubblico Ministero una pena per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e marijuana. L’accordo era stato recepito dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto con una sentenza di patteggiamento.
Nonostante l’accordo, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valutato i presupposti per una pronuncia di proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento: La Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza neppure la necessità di formalità di rito, basandosi sull’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La decisione si fonda su un principio cardine introdotto dalla riforma legislativa del 2017: il ricorso patteggiamento è un’opzione limitata.
La Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi specifici e tassativamente elencati. Tra questi non rientrano le censure generiche relative alla violazione di legge o al vizio di motivazione come quelle sollevate nel caso di specie.
Le Motivazioni della Corte
Il nucleo della motivazione risiede nella volontà del legislatore di limitare le impugnazioni contro le sentenze che sono frutto di un accordo tra le parti. L’obiettivo è quello di garantire la stabilità e la celerità dei procedimenti definiti con questo rito speciale. I motivi di ricorso dedotti dal difensore, relativi a una presunta errata valutazione dei presupposti per il proscioglimento (art. 129 c.p.p.) e a vizi di motivazione (in riferimento agli artt. 125 e 546 c.p.p.), sono stati considerati ‘non deducibili’ in questa sede.
La Corte ha chiarito che tali doglianze non rientrano nel catalogo chiuso previsto dalla norma. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile in radice. Come conseguenza diretta di tale declaratoria, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare impugnazioni palesemente infondate.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale per chiunque si approcci al rito del patteggiamento: la scelta dell’accordo sulla pena preclude quasi ogni possibilità di successiva contestazione nel merito. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che, una volta emessa la sentenza di patteggiamento, le vie di ricorso sono estremamente ristrette. La decisione sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e ponderata prima di accedere a questo rito alternativo, poiché le sue conseguenze sono quasi sempre definitive. L’inammissibilità del ricorso non solo conferma la sentenza impugnata, ma comporta anche un onere economico aggiuntivo per il ricorrente.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi per cui si può ricorrere. Motivi generici, come il vizio di motivazione non collegato a una delle ragioni specifiche previste dalla norma, non sono ammessi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso 4.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti (violazione di legge in relazione agli artt. 125, 129, 546 c.p.p. e vizio di motivazione) non rientrano tra quelli specificamente consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27321 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MASSAFRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto ha recepito l’accordo delle parti su una pena per il reat cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 2,40 di hashish; g circa di cocaina con principio attivo 80%, gr. 80,12 e gr. 0,44 di marijuana, in Palagian 12/9/2023);
ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto p motivi (dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 125, 129 e 546, cod. proc. pen. e della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell’art. 129, cod. pro pen.), non deducibili ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 26 giugno 2024
La Consigliera est.
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