Ricorso Patteggiamento: Quando è Davvero Possibile Impugnare la Sentenza?
Il patteggiamento è una scelta processuale che mira a definire rapidamente il procedimento, ma non sempre preclude la via dell’impugnazione. Tuttavia, le possibilità di contestare la sentenza sono strettamente limitate dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, specificando quando la doglianza relativa all’erronea qualificazione giuridica del fatto risulta inammissibile. Analizziamo questa importante decisione per comprendere le implicazioni pratiche per la difesa.
Il Caso in Analisi
Nel caso di specie, un imputato aveva concordato con il Pubblico Ministero una pena di due anni di reclusione e 8.000 euro di multa, con sospensione condizionale, per reati legati agli stupefacenti. Successivamente, la sua difesa ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare, lamentando un’erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento dopo la Riforma
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano). La motivazione si fonda sulle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, che ha riscritto l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il ricorso patteggiamento è consentito solo per motivi specifici e tassativi, tra cui:
* Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato;
* Erronea qualificazione giuridica del fatto;
* Mancata corrispondenza tra la richiesta e la sentenza;
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo di doglianza esula da questo perimetro e non può essere fatto valere in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione sull’Erronea Qualificazione
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione del motivo relativo all'”erronea qualificazione giuridica”. I giudici hanno chiarito che tale censura non può risolversi in una formula generica e vuota. Per essere ammissibile, l’errore di qualificazione deve essere palese, manifesto e immediatamente percepibile dagli atti, senza che sia necessaria una nuova valutazione del merito.
La Corte ha specificato che il vizio deve essere “palesemente eccentrico” o frutto di un “errore manifesto”. Al contrario, non è consentito contestare la qualificazione giuridica ritenuta nella sentenza di patteggiamento per denunciare, in sostanza, vizi di motivazione sulla ritenuta responsabilità. L’adesione dell’imputato all’accordo preclude una successiva riconsiderazione dei fatti che hanno portato alla scelta del rito e alla determinazione della pena.
Nel caso esaminato, la contestazione della difesa è stata giudicata inconsistente, poiché non evidenziava un errore macroscopico, ma mirava a rimettere in discussione la valutazione di merito, attività preclusa nel giudizio di cassazione su una sentenza di patteggiamento.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una vezzo raggiunto e ratificato dal giudice, acquista una notevole stabilità. L’impugnazione è un’opzione eccezionale e non uno strumento per ripensamenti o per tentare di ottenere una rivalutazione della vicenda.
Per la difesa, ciò significa che la decisione di contestare una sentenza di patteggiamento deve basarsi su vizi evidenti e indiscutibili. Un generico dissenso sulla qualificazione giuridica del reato non è sufficiente. L’esito di un ricorso infondato, come dimostra il caso in esame, è la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, dopo la riforma del 2017 (legge n. 103), il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, tra cui l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Cosa si intende per ‘erronea qualificazione giuridica’ che giustifica un ricorso?
Secondo la Cassazione, non è sufficiente una semplice contestazione. L’errore deve essere palese, manifesto e immediatamente evidente dagli atti, senza che sia necessario un riesame del merito della responsabilità. Deve trattarsi di un errore “palesemente eccentrico”.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso analizzato, tale somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23246 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
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avverso la sentenza del 29/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOME udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
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NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richie delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due di reclusione ed euro 8.000 di mult sospensione condizionale della pena per i reati di cui all’artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990.
Con il ricorso la difesa deduce la erronea qualificazione riqualificazione del fatto di re
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazion avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, inve ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, al di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità della pena o della misura di sic nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv 272014). La contestazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, ris inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappres l’adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l’erronea qualificazion giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscu immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughit Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sent patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano – come nel caso in esame – inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/20 Bouaroua, Rv. 272026). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. delle spese
Così deciso il 27/05/2024