Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5398 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5398 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di VERONA
datm.b.mrttóalle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME e NOME, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 624bis, 625 cod. pen.
Con eguali motivi di ricorso la difesa lamenta violazione cli legge, carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., eccessività della pena irrogata, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tr richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegali della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che il riferimento alla lamentata violazione di legge è del tutto generico e privo di argomentazioni a sostegno;
considerato che la seconda censura è palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l’art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e si indicano, sia pure in modo succinto, le risultanze delle indagini in atti conducenti ai fini della pronuncia resa;
considerato che l’ultima censura non rientra nel numerus clausus dei motivi proponibili avverso la sentenza di applicazione pena, non risultando la pena illegale.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedinnentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Ti Consigliere estensore
Ti re iderfte