Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4623 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 4623 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso presentato da: NOME nato il DATA_NASCITA in Marocco
Avverso la sentenza del 10/05/2023 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Sondrio.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, gli è stata applicata dal G.i.p. del Tribunale di Sondrio, per i reati di c all’art. 73 DPR 309/90, la pena concordata di énni tre e mesi due di reclusione ed curo quattordicimila di multa.
Il ricorrente deduce, come primo motivo, la violazione di legge poiché il G.i.p del Tribunale di Sondrio, nonostante l’intervenuto accordo, avrebbe dovuto riqualificare il fatto come violazione dell’art. 73, comma 5, DPR 309/90, non
dovendosi unicamente avere riguardo al quantitativo di stupefacente oggetto di cessione.
Come secondo motivo, deduce la illegalità della misura di sicurezza della disposta confisca del denaro, difettando il nesso di pertinenzialità.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o del misura di sicurezza.
3.1. Deve osservarsi che la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, che corrisponda a quella oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME e altro, Rv. 264153); circostanza che non ricorre nel caso in esame.
3.2. Contrariamente all’assunto difensivo, la sentenza impugnata nulla ha statuito in ordine alla confisca del denaro.
4.Va, pertanto, dichiarata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2023