Ricorso Patteggiamento: I Limiti Fissati dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie principali per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e ratificato dal giudice, quali sono le possibilità di contestare la sentenza? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti stringenti del ricorso patteggiamento, confermando un orientamento ormai consolidato. Analizziamo la decisione per comprendere le implicazioni pratiche per l’imputato e la sua difesa.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Venezia. L’imputata, su concorde richiesta delle parti, aveva ottenuto l’applicazione di una pena di dieci mesi di reclusione per il reato di omicidio stradale, previsto dall’art. 589 bis del codice penale.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputata decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’Appello e i motivi del ricorso patteggiamento
Il motivo del ricorso si fondava su una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, la difesa lamentava che il giudice di primo grado non avesse adempiuto al proprio dovere di verificare, prima di ratificare l’accordo, la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
Secondo la tesi difensiva, il giudice avrebbe dovuto esaminare la possibilità di un’assoluzione nel merito, un controllo che precede logicamente l’applicazione della pena concordata. La mancata esecuzione di tale verifica, a dire del ricorrente, inficiava la validità della sentenza stessa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un’interpretazione rigorosa della normativa che disciplina l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, così come modificata dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”).
Le Motivazioni: L’Interpretazione dell’Art. 448 c.p.p.
Il fulcro della motivazione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo e non ampliabile i motivi per cui è possibile presentare ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
La Corte ha sottolineato che il legislatore del 2017 ha volutamente ristretto le maglie dell’impugnazione per dare maggiore stabilità e certezza alle sentenze di patteggiamento. Il motivo sollevato dalla ricorrente – la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. – non rientra in nessuna delle quattro categorie sopra elencate.
La Cassazione, richiamando la propria giurisprudenza consolidata (tra cui le sentenze n. 1032/2019 e n. 4727/2018), ha quindi ribadito che un ricorso patteggiamento basato su tale doglianza è irrimediabilmente inammissibile. L’ambito del controllo devoluto alla Suprema Corte in questi casi è circoscritto alle sole ipotesi di violazione di legge espressamente previste dalla norma.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma che la scelta di accedere al patteggiamento è una decisione strategica con conseguenze quasi definitive. L’imputato e il suo difensore devono ponderare con estrema attenzione tutti gli elementi del caso prima di formulare la richiesta, poiché gli spazi per un ripensamento successivo tramite impugnazione sono estremamente limitati. La possibilità di contestare la sentenza è confinata a vizi procedurali specifici o a errori macroscopici sulla legalità della pena, escludendo ogni riesame del merito o della valutazione del giudice sulla non evidenza di cause di proscioglimento. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
È sempre possibile appellare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i soli motivi per cui si può presentare ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento.
La mancata verifica da parte del giudice di una possibile causa di proscioglimento è un motivo valido per ricorrere contro un patteggiamento?
No. Secondo la Corte di Cassazione, questo motivo non rientra nell’elenco tassativo previsto dalla legge e, pertanto, un ricorso basato su tale doglianza è inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4546 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a DOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VENEZIA
NOME<ratit-Tra udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Venezia, su concorde. richiesta delle parti, ha applicato a COGNOME NOME,.ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen..
L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata verificata della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.
Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024.