Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una scelta processuale che può offrire notevoli vantaggi, ma che comporta anche significative limitazioni, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei rigidi paletti imposti al ricorso patteggiamento, in particolare quando si contesta la qualificazione giuridica del reato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza del Tribunale di Novara, con la quale un imputato aveva patteggiato una pena per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, relativo a fatti di lieve entità in materia di stupefacenti. Nonostante l’accordo raggiunto con la pubblica accusa e ratificato dal giudice, il difensore dell’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione. La tesi difensiva era netta: il fatto non costituiva reato in quanto la sostanza stupefacente era destinata esclusivamente all’uso personale e, pertanto, si sarebbe dovuta pronunciare una sentenza di assoluzione.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento
Il cuore della questione risiede nelle norme che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, ha circoscritto in modo molto preciso i motivi per cui è possibile presentare ricorso. Tra questi, vi è l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia, la giurisprudenza ha costantemente interpretato questa possibilità in modo molto restrittivo.
Il ricorso patteggiamento per questo motivo è ammesso solo nei casi in cui l’errore sia palese, immediato e indiscutibile, tale da emergere dal semplice confronto tra l’imputazione e la sentenza, senza necessità di alcuna indagine o rivalutazione dei fatti. In altre parole, la qualificazione giuridica data dal giudice deve essere “palesemente eccentrica” rispetto a quanto contestato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come il motivo presentato dal difensore non rientrasse nei limiti stringenti fissati dalla legge. Contestare la destinazione della sostanza stupefacente, sostenendo l’uso personale contro l’ipotesi di spaccio (anche lieve), non rappresenta una critica a un errore palese di qualificazione giuridica, ma un tentativo di rileggere e reinterpretare i fatti del processo. Questo tipo di valutazione è precluso in sede di legittimità, a maggior ragione dopo una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando il proprio orientamento consolidato. La verifica sull’osservanza delle norme in sede di patteggiamento deve basarsi esclusivamente sul capo di imputazione, sulla motivazione della sentenza e sui motivi di ricorso. Nel caso specifico, il ricorso dell’imputato si limitava a proporre una “rilettura del fatto”, operazione non consentita. Inoltre, la Corte ha evidenziato come la sentenza di primo grado contenesse una specifica motivazione sulla destinazione a terzi dello stupefacente, un punto che il ricorso non aveva adeguatamente affrontato. Di conseguenza, essendo stato proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento implica una sostanziale accettazione del quadro accusatorio e una rinuncia a contestare nel merito i fatti. La possibilità di impugnazione è un’eccezione, non la regola, e può essere esercitata solo per vizi gravi ed evidenti, come un errore di calcolo della pena o una qualificazione giuridica del fatto palesemente errata e immediatamente riconoscibile. Chi valuta un ricorso patteggiamento deve essere consapevole che non potrà, in una fase successiva, tentare di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti su cui si è basato l’accordo con la Procura. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie è stata di 3.000 euro.
 
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Non è possibile, ad esempio, proporre una semplice rivalutazione dei fatti.
Quando si può contestare l’erronea qualificazione giuridica in un ricorso patteggiamento?
Solo quando la qualificazione giuridica data al fatto risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, senza che sia necessario compiere alcuna nuova valutazione sul merito dei fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso esaminato è stata fissata in euro 3.000.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4170 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4170  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a GUETTAYA( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/08/2023 del TRIBUNALE di NOVARA
( – datò giviso alle atf
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il difensore di NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Novara del 25 agosto 2023, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo l’erronea qualificazione giuridica dei fatti; si contesta la mancata assoluzione perché il fatto non sussiste, per l’uso personale dello stupefacente.
Il ricorso per cassazione è inammissibile perché è contrario al costante orientamento della giurisprudenza per cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscuss immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 – 01). Il motivo, invece, si limita ad una rilettura del fatto inammissibile in sede di legittimità, tenuto conto dei limiti di cui all’art. 4 comma 2-bis, cod. proc. pen. Per altro, nella sentenza vi è una specifica motivazione sulla destinazione a terzi della sostanza stupefacente, non esaminata dal ricorso.
Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile; l’inammissibilità va dichiarata ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.