Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4181 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4181 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a CATANIA il 04/01/1991 COGNOME NOME nato a CATANIA il 20/07/1970 NOME COGNOME nato a CATANIA il 25/08/1965 COGNOME NOME nato a SAN NOME LA PUNTA il 22/01/1967 NOME nato a CATANIA il 20/04/1984
avverso la sentenza del 22/02/2024 del GIUDICE COGNOME di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1..II G.i.p. del Tribunale di Catania il 22 febbraio 2024 ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per quanto in questa sede rileva, ad NOME COGNOME a NOME COGNOME a NOME COGNOME, ad NOME COGNOME e a NOME COGNOME tutti imputati di violazioni in materia di stupefacenti (art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), le pene concordate con il P.M. ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Ricorrono gli imputati, tramite separati ricorsi curati da distinti Difensori, per la cassazione della sentenza.
2.1. In particolare, NOME COGNOME denuncia violazione di legge sotto il profilo della omessa riqualificazione dei fatti nella fattispecie di c al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, di cui ricorrerebbero nel caso di specie i presupposti.
2.2. Nell’interesse di NOME COGNOME si lamenta la violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per mancata correlazione con la richiesta avanzata concordemente dalle Parti, richiesta che prevedeva, oltre alla sanzione detentiva, su cui nulla quaestio, la pena pecuniaria di 20.000,00 euro di multa, mentre il Giudice ha applicato – si stima erroneamente ed illegittimamente – la pena di 40.000,00 euro di multa.
Con memorie del 22 luglio 2024 e del 5 novembre 2024 il Difensore di NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
2.3. NOME COGNOME censura difetto di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della parte motivazionale in relazione alla concreta determinazione della pena applicata all’imputato.
2.4. NOME COGNOME si duole di vizio di motivazione sotto tre aspetti: mancata giustificazione della insussistenza di ragioni per prosciogliere l’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; corretta qualificazione giuridica dei fatt spiegazione della congruità della pena.
2.5. Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati depositati due ricorsi (entrambi dello stesso Avvocato): con il primo si lamenta vizio di motivazione della sentenza circa la responsabilità dell’imputato; con l’ulteriore si denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concreta determinazione della pena applicata all’imputato e alla mancata determinazione circa la sanzione sostitutiva richiesta nell’interesse di COGNOME.
Il fascicolo, in un primo momento fissato innanzi alla Sez. 7 della S.C., è stato con ordinanza del 18 settembre 2024 trasmesso alla Sez. 4.
Il P.G. di legittimità nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen del 4 novembre 2024 ha chiesto: annullarsi senza rinvio la sentenza nei confronti di COGNOME limitatamente alla questione concernente la verifica della applicabilità di una pena sostitutiva, con trasmissione atti al G.i.p. del Tribunale di Catania; annullarsi senza rinvio la sentenza nei confronti di COGNOME con rideterminazione della pena pecuniaria nella misura di 20.000,00 euro; e dichiararsi, inammissibili i ricorsi di COGNOME, COGNOME e COGNOME.
I ricorsi di NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni.
5.1. Quanto al tema del mancato proscioglimento (posto dalla Difesa di NOME COGNOME), si osserva come «La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.» (così, ex plurimis, Sez. 2, n. del 10/09/2019, NOME COGNOME, Rv. 27710). E nel caso in questione, non appare evidente – né viene argomentata – l’esistenza di una causa di necessario proscioglimento degli imputati.
Peraltro, costituisce affermazione consolidata in giurisprudenza di legittimità quella secondo cui «In presenza di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice adempie all’obbligo di motivazione indicando le ragioni per le quale ritiene conforme a legge la qualificazione giuridica data dalle parti al fatto di reato, assente ogni causa di non punibilità e adeguata l’entità della pena indicata, esulando da tale suo obbligo ogni accertamento, e conseguente motivazione, sulla prova del reato e dei suoi elementi costitutivi, in quanto l’imputato, richiedendo lo speciale rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., ha rinunciato ad ogni contestazione probatoria rispetto a quanto sul punto dedotto dal pubblico ministero» (Sez. 1, n. 1480 del 24/02/1997, COGNOME, Rv. 207216).
5.2. In relazione alla qualificazione giuridica dei fatti (genericamente contestata da NOME COGNOME e da NOME COGNOME), è agevole rammentare che «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando
tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, tra le numerose, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, NOME, Rv. 283023). Nel caso di specie, eventuali errori di qualificazione non risultano evidenti con immediatezza e senza margini di opinabilità.
5.3. Quanto al trattamento sanzionatorio applicato con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., si rammenta che «E’ inammissibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, PG in proc. COGNOME, Rv. 276509).
5.4. Della richiamata (nel ricorso) richiesta di NOME COGNOME con oggetto sanzione sostitutiva, non vi è traccia in sentenza, né la parte ha offerto indicazioni puntuali per reperire la documentazione nel fascicolo (quale, ad esempio, indicazione della pagina o specificazione del verbale), sicchè il ricorso difetta di autosufficienza.
5.5. Pertanto, i ricorsi nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME risultano manifestamente infondati.
A diversa conclusione deve giungersi per quanto riguarda l’impugnazione nell’interesse di NOME COGNOME.
Infatti, dal confronto tra le p. 3 e 10 della sentenza impugnata ed anche in base al contenuto della richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. risulta che, nonostante un errore di battitura, la pena pecuniaria concordata tra le Parti era di 20.000,00 euro (infatti prima della riduzione di un terzo per i rito era di 30.00,00 euro), mentre nel dispositivo si legge 40.000,00 euro di multa, errore materiale cui può e deve porre rimedio la Corte di legittimità ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
Deve, quindi, provvedersi come in dispositivo.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, che ridetermina in 20.000,00 euro di multa.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME Mario, COGNOME Salvatore, COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2024.