Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Quando è Inutile
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale dove la chiarezza e la precisione sono fondamentali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire i limiti e le condizioni per impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso, sottolineando che non tutte le doglianze possono trovare accoglimento, ma solo quelle specificamente previste dalla normativa vigente, introdotta con la riforma del 2017.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Genova, con la quale un imputato si era visto applicare una pena di sei mesi di reclusione per il reato previsto dall’art. 387-bis del codice penale. Nonostante l’accordo raggiunto tra difesa e accusa, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, sollevando una serie di eccezioni. Tra queste, la presunta nullità del procedimento a causa dell’illegittimità dell’arresto, vizi della volontà, un’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’eccessività della pena.
Limiti e Condizioni del Ricorso Patteggiamento
La difesa dell’imputato ha tentato di scardinare la sentenza di patteggiamento adducendo motivi ampi e variegati. Si è lamentata l’illegittimità dell’arresto, un vizio di volontà basato sull’assunto che l’imputato volesse solo “recuperare la propria libertà”, una scorretta qualificazione giuridica, una pena eccessiva e un errato bilanciamento delle circostanze. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha prontamente richiamato i paletti fissati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Questa norma, introdotta dalla legge n. 103 del 2017, circoscrive in modo netto i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. Essi sono:
1. Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
2. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
3. Mancata correlazione tra la richiesta e la sentenza.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Le censure mosse dal ricorrente, secondo la Corte, esulavano da questo perimetro normativo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura de plano, ovvero senza udienza. La decisione si fonda sulla constatazione che i motivi addotti dalla difesa non rientravano in nessuna delle categorie ammesse dalla legge. La Corte ha chiarito che contestazioni generiche sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione della responsabilità, mascherate da censure sulla qualificazione giuridica, non sono ammissibili.
Le Motivazioni
Nel dettaglio, i giudici hanno smontato le argomentazioni difensive. La contestazione sull’erronea qualificazione giuridica è stata giudicata “inconsistente” e una “formula vuota di contenuti”. La Corte ha ribadito un principio consolidato: l’errore nella qualificazione del fatto può essere fatto valere solo se risulta, con “indiscussa immediatezza”, palesemente eccentrico o frutto di un errore manifesto. Non è possibile, invece, utilizzare questo motivo per rimettere in discussione la valutazione del merito della responsabilità, che con il patteggiamento si è scelto di non contestare.
Anche la censura relativa al vizio di volontà è stata respinta come “apodittica”, ovvero affermata senza alcuna prova. Sostenere che il consenso era viziato perché l’imputato voleva solo riacquistare la libertà non è un argomento sufficiente, soprattutto se non esplicitato e provato nelle sedi opportune.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: il patteggiamento è una scelta processuale che comporta una rinuncia a contestare nel merito l’accusa. L’impugnazione successiva non può diventare uno strumento per aggirare questa scelta. Chi intende presentare un ricorso patteggiamento deve basare le proprie censure esclusivamente sui motivi, specifici e rigorosi, previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In caso contrario, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, quali vizi della volontà, erronea qualificazione giuridica manifesta, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, o illegalità della pena.
Quando si può contestare l’erronea qualificazione giuridica del fatto in un ricorso patteggiamento?
L’erronea qualificazione giuridica può essere contestata solo quando risulta, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica o frutto di un errore manifesto. Non può essere usata per rimettere in discussione la valutazione della responsabilità dell’imputato.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata determinata in euro tremila.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16292 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16292 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CUI 03IV2HR ) nato il 04/05/1983
avverso la sentenza del 11/10/2024 del TRIBUNALE di GENOVA
dato av/so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi sei di. reclusione per il reato all’art. 387-bis cod. pen.
Con il ricorso la difesa deduce la nullità del procedimento che è pervenuto al patteggiamento sul presupposto dell’illegittimità dell’arresto in flagranza, consenso contrario vizi di volontà sull’assunto che il ricorrente volesse solo “recuperare la propria libertà”, omes dichiarazione ex art. 129 cod. proc. pen., erronea qualificazione giuridica, eccessività della pena, erroneo bilanciamento e riconoscimento della recidiva.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giuridica del fatto difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità della pena o della misu sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014).
La contestazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsisten e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l’adesione precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l’erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015 COGNOME, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272026); apodittica, altresì, risulta la censura con cui si assume non sussistesse i consenso sul presupposto, non esplicitato in sede processuale, che il ricorrente desiderasse riacquistare la libertà.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2025