Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19015 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19015 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
Sui ricorsi proposti da:
NOME nato in Marocco il 20/08/1991 (CUI 04IO5MA);
NOME nato in Marocco il 10/09/1968,
avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza del 17/10/2024;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Vicenza , sull’accordo delle parti applicava a NOME e NOMECOGNOME per il reato di cui agli artt. 81 c.p., 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, rispettivamente, la pena di anni 2 di reclusione e 1.400,00 euro di multa, e anni 1 mesi 4 di reclusione e 1.000,00 euro di multa.
Avverso tale sentenza gli imputati propongono separato ricorso per cassazione, i cui contenuti sono tuttavia assolutamente sovrapponibili, in cui si lamenta violazione di legge con riguardo alla mancanza di motivazione sull’esistenza di cause di proscioglimento dell’imputato .
I ricorsi (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) sono inammissibili.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione dell a volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In relazione al proposto generico motivo di censura, è nozione consolidata che l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato ( ex multis , Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, COGNOME, Rv. 282761).
Va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l’insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ma l’eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall’imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti ( ex multis , ad es. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità de i ricorsi.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d i inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento
nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/05/2025.