Ricorso Patteggiamento: Quando e Perché la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale che consente di definire il processo penale in modo rapido. Tuttavia, le vie per impugnare la sentenza che ne deriva sono molto strette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei limiti invalicabili del ricorso patteggiamento, sottolineando come non tutte le doglianze possano essere portate all’attenzione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Verona. Un imputato, accusato di furto pluriaggravato e con recidiva, aveva concordato con il pubblico ministero una pena di due anni di reclusione e 600 euro di multa. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione contro tale sentenza.
Il Motivo del Ricorso: La Mancata Applicazione dell’Art. 129 c.p.p.
Il ricorrente basava la sua impugnazione su un unico motivo: la violazione di legge per omessa motivazione da parte del giudice di primo grado. Nello specifico, sosteneva che il giudice non avesse adeguatamente giustificato la mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Questa norma prevede che il giudice, in ogni stato e grado del processo, debba pronunciare una sentenza di proscioglimento se riconosce l’evidenza di una causa di non punibilità.
Secondo la difesa, il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto spiegare perché non sussistevano le condizioni per un proscioglimento immediato, anziché limitarsi a ratificare l’accordo tra le parti.
La Decisione della Cassazione e i Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su una norma specifica e cruciale: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento.
I motivi ammessi sono:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Mancata correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa dal giudice.
3. Errata qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
La doglianza del ricorrente, relativa alla mancata motivazione sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientra in nessuna di queste categorie. Pertanto, si trova al di fuori del perimetro delle possibili censure.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che il legislatore ha volutamente ristretto le possibilità di impugnazione delle sentenze di patteggiamento per garantire la stabilità e la rapidità di questo rito speciale. Consentire un sindacato su aspetti generali, come la completezza della motivazione su temi non specificamente previsti dalla norma, snaturerebbe la funzione stessa del patteggiamento, che si basa su un accordo tra le parti validato dal giudice.
Il motivo sollevato dal ricorrente, definito dalla Corte come espresso con ‘laconiche espressioni di stile’, riguarda un aspetto – la motivazione sulla non applicabilità dell’art. 129 c.p.p. – che non può essere fatto valere in questa sede. Di conseguenza, il ricorso non era semplicemente infondato, ma radicalmente inammissibile.
A causa di questa inammissibilità e ravvisando una ‘colpa nella formulazione dei motivi’, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una cospicua somma di 4.000 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: le regole procedurali, specialmente quelle relative ai riti speciali, sono estremamente rigorose. La scelta di accedere al patteggiamento comporta una significativa rinuncia al diritto di contestare la sentenza su un’ampia gamma di questioni. Chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento deve assicurarsi che i motivi del ricorso rientrino perfettamente nell’elenco tassativo previsto dall’art. 448 c.p.p. In caso contrario, il rischio non è solo quello di un rigetto, ma di una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna a sanzioni economiche anche rilevanti.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. Il ricorso è consentito solo per i motivi specifici ed elencati tassativamente dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come difetti nel consenso, errori nella qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
Si può contestare una sentenza di patteggiamento perché il giudice non ha motivato sulla possibilità di un’assoluzione immediata (art. 129 c.p.p.)?
No. Secondo questa ordinanza, la mancata motivazione sull’eventuale proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento, poiché non è inclusa nell’elenco tassativo dell’art. 448 c.p.p.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se la Corte ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso, può condannarlo anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come accaduto in questo caso con una sanzione di 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2917 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 2917 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 07/08/1988
avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto
La sentenza impugnata è del Tribunale di Verona nell’udienza ex artt. 554 bis e 554 ter comm proc. pen., con la quale è stata applicata a NOME COGNOME la pena concordata ex art. 444 cod. pr il pubblico ministero di anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di cui agli artt nn. 2 e 7 e 61 n. 7 cod. pen., con la recidiva pluriaggravata e reiterata, in Verona il 10 lugl 1.Un primo e unico motivo di ricorso si duole del vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) co in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla mancata a dell’art. 129 cod. proc. pen. .
Ritenuto in diritto
1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiament
motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra l sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misu Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché promosso, peraltro con laconiche espressioni avverso provvedimento non impugnabile, esso riguardando aspetti – come la carenza di motivaz circa il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – che son perimetro delle attuali cause d’impugnazione della sentenza di patteggiamento.
2.Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., all’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del pagamento delle spese del procedimento e – ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di r (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) – anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27/11/2024
Il csigliere estensore
Il Presidente