Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18068 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18068 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECUI 054KUOX) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO
dato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 12 dicembre 2023, secondo il rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato a NOME COGNOME la pena di mesi nove Ci reclusione ed euro 5.000 di multa per il reat9 di cui agli artt. 73, comma 10, d.P.R. n. 309/1990, 23 legge n. 110/1975, 697 cod.pen. accertati in data 07 luglio 2022.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione della legge penale, per avere il giudice applicato la pena richiesta dall’imputato, quale aumento in continuazione su un reato giudicato con altra sentenza definitiva, senza valutare che uno dei reati qui contestati doveva essere ritenuto coincidente con quello giudicato con quest’ultima sentenza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..
Tale norma, introdotta dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. perì. / ai «motivi attinenti all’espressione deilla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza». E’ di tutta evidenza che l’imputato ha invece censurato un vizio relativo alla interpretazione della identità o meno di un reato con quello giudicato in una diversa sentenza, pur avendo egli stesso chiesto applicarsi, tra i due, l’istituto della continuazione.
Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo de provvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; vedi anche Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi ente i ….,