Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile l’Appello in Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate e tecnicamente complesse della procedura penale. Sebbene l’istituto del patteggiamento offra vantaggi in termini di celerità processuale e riduzione della pena, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è estremamente limitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza questi confini, dichiarando inammissibile un ricorso basato su motivi non previsti dalla legge e condannando i ricorrenti a severe sanzioni economiche. Analizziamo nel dettaglio la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso
Due persone, dopo aver concordato con la Procura una pena per il reato di furto aggravato in concorso, ottenevano dal Tribunale una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (comunemente nota come patteggiamento). Nonostante l’accordo raggiunto, le imputate decidevano di impugnare la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un presunto “vizio di motivazione” da parte del giudice di primo grado.
La Normativa sul Ricorso Patteggiamento: l’Art. 448 c.p.p.
Il fulcro della questione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la cosiddetta “Riforma Orlando” (legge n. 103/2017), ha circoscritto in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione. L’obiettivo del legislatore era chiaro: deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte ed evitare impugnazioni puramente dilatorie su sentenze che nascono da un accordo tra le parti.
I motivi ammessi sono esclusivamente i seguenti:
1. Vizi nella volontà dell’imputato: se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione: se la sentenza del giudice non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo giuridicamente sbagliato.
4. Illegalità della pena: se la sanzione applicata è illegale o non prevista dalla legge.
Qualsiasi altro motivo, incluso il vizio di motivazione, non è contemplato e, di conseguenza, non può essere posto a fondamento del ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma ineccepibile, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno semplicemente applicato alla lettera il disposto dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Poiché le ricorrenti avevano basato la loro impugnazione su un presunto vizio di motivazione – un motivo non incluso nell’elenco tassativo previsto dalla norma – il ricorso non poteva essere esaminato nel merito. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, confermando che i confini per l’impugnazione del patteggiamento sono invalicabili. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile ha comportato, come conseguenza automatica, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro ciascuna a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza serve come un importante monito per imputati e difensori. Tentare un ricorso patteggiamento per motivi non espressamente previsti dalla legge non solo è un’azione destinata al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La sentenza diventa immediatamente definitiva e le sanzioni pecuniarie aggiuntive rendono l’iniziativa processuale controproducente. La decisione rafforza la natura pattizia dell’istituto: una volta raggiunto l’accordo e ratificato dal giudice, le possibilità di rimetterlo in discussione sono eccezionali e strettamente limitate a vizi procedurali o giuridici di particolare gravità, escludendo qualsiasi riesame del merito o della motivazione.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un numero limitato di motivi, espressamente e tassativamente indicati dalla legge all’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per impugnare un patteggiamento in Cassazione?
I motivi validi riguardano esclusivamente problemi con l’espressione della volontà dell’imputato, la mancata corrispondenza tra la richiesta delle parti e la sentenza, un’errata qualificazione giuridica del fatto, oppure l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge, come il vizio di motivazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Di conseguenza, chi lo ha proposto viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38358 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38358 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: RAGIONE_SOCIALE nato a PESCIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2024 del TRIBUNALE di IVREA
(dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ci
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea del 5 aprile 2024 con la quale è stata applicata loro la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al delitt di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 comma 1 n. 5 cod. pen commesso in Leinì il 28 ottobre 2023.
Rilevato che il motivo, con cui deduce il vizio di motivazione, è inammissibile. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi differenti da quelli tassativamente indicati nel citato cornrna 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuna.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024.