Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta, è un rito alternativo che consente di definire il processo penale in modo più rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta delle significative limitazioni sul diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire quali sono i confini esatti del ricorso patteggiamento e perché non ogni doglianza può essere portata all’attenzione dei giudici di legittimità.
I Fatti di Causa
Nel caso in esame, un imputato aveva concordato con il Pubblico Ministero una pena di quattro anni di reclusione e sedicimila euro di multa per un reato in materia di stupefacenti. La pena, come applicata dal Giudice per le Indagini Preliminari, era stata poi convertita in detenzione domiciliare. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento in Cassazione
L’unico motivo di ricorso sollevato dall’imputato era la presunta omessa motivazione da parte del giudice di merito sulla possibile applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Tale articolo prevede che il giudice, in ogni stato e grado del processo, debba dichiarare d’ufficio con sentenza il proscioglimento dell’imputato se risulta evidente che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato.
In sostanza, la difesa lamentava che il giudice del patteggiamento non avesse adeguatamente considerato la possibilità di un’assoluzione immediata prima di ratificare l’accordo sulla pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su una norma specifica e fondamentale: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione, introdotta con la cosiddetta “Riforma Orlando” (legge n. 103/2017), ha circoscritto in modo molto netto i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento.
I giudici hanno chiarito che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi nella espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha applicato una pena o una qualificazione giuridica diversa da quella concordata tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: nel caso in cui il fatto sia stato inquadrato in una fattispecie di reato errata.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza: se la sanzione irrogata è contraria alla legge (es. superiore al massimo edittale) o se è stata applicata una misura di sicurezza non prevista.
La Corte ha osservato che la doglianza dell’imputato, relativa alla mancata motivazione sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientra in nessuna di queste quattro categorie tassative. Si tratta, infatti, di una censura sul merito della valutazione del giudice, che il legislatore ha volutamente escluso dalle possibilità di impugnazione della sentenza di patteggiamento.
Di conseguenza, non avendo sollevato alcuna delle questioni ammesse dalla legge, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica che implica la rinuncia a far valere contestazioni più ampie sulla propria colpevolezza in cambio di un beneficio sanzionatorio. Il legislatore, nel limitare fortemente l’impugnabilità di queste sentenze, ha inteso valorizzare la natura negoziale dell’accordo e garantire la stabilità delle decisioni, evitando che il ricorso patteggiamento diventi uno strumento per rimettere in discussione l’intero merito della vicenda processuale.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a monito contro la proposizione di impugnazioni prive dei presupposti di legge.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è possibile solo per un numero limitato e specifico di motivi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi validi sono esclusivamente: vizi nell’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso contro un patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta che la Corte non esamina il merito della questione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6504 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6504 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/07/2023 del GIP TRIBUNALE dì REGGIO CALABRIA
tizttr~str – ditelTartit
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 19 luglio 2023 il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione GIP/GUP ha applicato a COGNOME NOMENOME su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro sedicimila di multa, convertita in detenzione domiciliare secondo le prescrizioni colà contenute, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza – allegando vizio di legittimità – è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata l’omessa motivazione con riguardo alla ritenuta non applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen..
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tr richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..
In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito li ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equítatívamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consiglier re COGNOME
Il Presidente