Ricorso Patteggiamento: I Limiti Imposti dalla Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato i rigidi paletti che delimitano la possibilità di impugnare una sentenza emessa a seguito di patteggiamento. Il caso in esame chiarisce che il ricorso patteggiamento è ammissibile solo per motivi specifici e tassativamente indicati dalla legge, escludendo doglianze di carattere generico sulla motivazione. Questa pronuncia è fondamentale per comprendere le reali possibilità di difesa dopo aver scelto un rito alternativo e le conseguenze di un’impugnazione infondata.
Il Caso in Analisi: Dal Patteggiamento al Ricorso
Il procedimento ha origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento) emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Asti nei confronti di un imputato per il reato di riciclaggio. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, lamentando principalmente due aspetti: la carenza di motivazione in merito alla sostituzione della pena detentiva e la mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che prevede la possibilità di un’assoluzione immediata in presenza di determinate condizioni.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Legge
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la propria decisione sull’interpretazione letterale dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma è il pilastro che regola l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento e stabilisce un elenco chiuso e tassativo di motivi per cui si può ricorrere. Secondo la legge, il ricorso patteggiamento è consentito solo per:
*   Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
*   Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa dal giudice.
*   Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
*   Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la critica alla motivazione su aspetti discrezionali del giudice, non è ammesso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha spiegato che le censure mosse dall’imputato non rientravano in nessuna delle categorie previste dall’art. 448, comma 2-bis. La lamentata carenza di motivazione non costituisce un motivo valido per impugnare una sentenza di patteggiamento, poiché la natura stessa dell’accordo tra accusa e difesa riduce l’obbligo motivazionale del giudice a una verifica della correttezza dell’accordo stesso e della qualificazione giuridica. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale molto rigoroso. Scegliere la via del patteggiamento significa accettare una limitazione significativa del diritto di impugnazione. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che, una volta emessa la sentenza, le possibilità di rimetterla in discussione sono estremamente ridotte e circoscritte a vizi specifici e gravi. Proporre un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative, fungendo da deterrente contro impugnazioni dilatorie o pretestuose.
 
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. Secondo la Corte, il ricorso è possibile solo per i motivi specificamente ed esclusivamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale, come vizi del consenso dell’imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della persona che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo specifico caso pari a 3.000 euro, in favore della Cassa delle Ammende.
La mancanza di motivazione sulla sostituzione della pena detentiva è un motivo valido per ricorrere contro un patteggiamento?
No, in base a questa ordinanza, la lamentela per una carenza di motivazione su aspetti come la sostituzione della pena non rientra tra i motivi consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento, e pertanto un ricorso basato su tale censura è inammissibile.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6357 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2   Num. 6357  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/03/2023 del GIP del TRIBUNALE di ASTI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
 Il giudice per le indagini preliminari di Asti ha applicato all’imputato la pena concordata il pubblico ministero ex art. 444 c.p.p. per il reato di riciclaggio.
 Ricorre per cassazione l’imputato lamentando la carenza di motivazione in relazione alla sostituzione della pena detentiva ed alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p..
 Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede all luce di quanto espressamente disposto dall’art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al dife correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
 L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000 in favore d RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, 1’11 gennaio 2024
Il Consigliere e tensore
DEPOSITATO IN  SECONDA SEZIONE PENALE
Il Presi ente