Ricorso per Cassazione Patteggiamento: Quando è Ammesso?
Il ricorso per cassazione patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con confini ben definiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire i limiti di questo strumento di impugnazione, chiarendo quando e per quali motivi è possibile contestare una sentenza emessa a seguito di un accordo sulla pena. Il caso in esame riguarda un ricorso dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di un accordo con la pubblica accusa (patteggiamento), era stato condannato dal Giudice per le Indagini Preliminari a una pena di un anno e sei mesi di reclusione e 1.400 euro di multa. Le accuse erano relative alla detenzione di un’arma clandestina e alla detenzione illecita di cocaina, qualificata come fatto di lieve entità.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputato ha deciso di proporre ricorso presso la Corte di Cassazione, lamentando due principali vizi della sentenza: l’omesso proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale e la mancata esposizione delle ragioni a sostegno della decisione.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa Sbagliata
La difesa ha tentato di rimettere in discussione la decisione del giudice di merito, sostenendo che sussistessero le condizioni per un proscioglimento immediato. In sostanza, si chiedeva alla Suprema Corte una rivalutazione del merito della vicenda, un’operazione che, come vedremo, esula dai poteri della Cassazione in sede di impugnazione di un patteggiamento.
Il ricorso si fondava su motivi che, secondo la Corte, erano da considerarsi manifestamente infondati, poiché non rientravano nelle strette maglie previste dalla legge per questo tipo di impugnazione.
La Decisione della Cassazione: I Limiti del Ricorso per Cassazione Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire la portata dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo i motivi per cui l’imputato e il pubblico ministero possono impugnare una sentenza di patteggiamento.
I motivi ammessi sono esclusivamente:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato di accedere al rito.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La norma esclude esplicitamente la possibilità di far valere vizi che attengano alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati. Di conseguenza, il controllo della Cassazione è limitato agli aspetti procedurali e alla legalità della pena, senza poter entrare nel merito della responsabilità penale dell’imputato, già cristallizzata dall’accordo tra le parti.
Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato che il Giudice per le Indagini Preliminari aveva correttamente adempiuto al suo dovere, motivando in modo congruo la sua decisione di ratificare l’accordo. In particolare, il giudice di merito aveva verificato:
* L’assenza di cause di proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.).
* L’idoneità degli elementi raccolti a comprovare la responsabilità penale.
* La corretta qualificazione giuridica dei reati.
* La giusta applicazione delle circostanze attenuanti e la commisurazione della pena.
Poiché il ricorso non verteva su nessuno dei motivi consentiti dalla legge, ma mirava a una rivalutazione del merito, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame conferma un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una vezzo validato dal giudice, acquista una notevole stabilità. L’impugnazione è un rimedio eccezionale, non uno strumento per rimettere in discussione la scelta processuale fatta. Chi sceglie questa via deve essere consapevole che il riesame del caso sarà limitato a profili di pura legalità. La dichiarazione di inammissibilità comporta, inoltre, conseguenze economiche significative per il ricorrente, condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in tremila euro.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per contestare la propria colpevolezza?
No, l’ordinanza chiarisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non può vertere sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato o sulla colpevolezza. Il controllo giudiziale è limitato a specifici vizi procedurali e di legalità.
Quali sono i motivi validi per un ricorso per cassazione patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., richiamato nell’ordinanza, i motivi ammessi sono solo quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui stabilita in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30874 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30874 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCE il 27/02/1975
avverso la sentenza del 18/02/2025 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che, con sentenza del 18 febbraio 2025, il Giudice per le indagi preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss proc. pen., a NOME COGNOME la pena di un anno e sei mesi di reclusione e 1.4 euro di multa in relazione ai reati di detenzione di arma clandestina e detenz illecita di cocaina (fatto di lieve entità);
che l’imputato ha proposto, tramite il difensore, avv. NOME COGNOME ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali lamenta che il giudi merito abbia omesso, rispettivamente, di proscioglierlo ai sensi dell’art. 129 proc. pen. e di esporre le ragioni della decisione;
che il ricorso vene su motivi manifestamente infondati;
che, invero, a norma dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenz di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazion richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’i della pena e della misura di sicurezza», sicché è testualmente esclusa la possib di far valere vizi che attengano alla sussistenza degli elementi costitutivi de oggetto di addebito, potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente s manifestazione dell’intento dell’imputato di accedere al rito, sul conte dell’accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle n cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legali pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate;
che, nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari, nell’ava l’accordo raggiunto tra le parti, ha congruamente motivato in ordine: all’asse di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; all’attitudine degli elementi istruttori versati in atti a comprovare la penale responsabilità dell’imput ordine ai reati ascrittigli; alla qualificazione giuridica delle co all’applicazione delle circostanze attenuanti; alla commisurazione della pena b e di quella applicata a titolo di aumento per la continuazione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ric con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della ca di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cas delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso il 05/06/2025.