Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile?
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie principali per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono circoscritte da limiti ben precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i confini del ricorso patteggiamento, in particolare quando si contesta la qualificazione giuridica del fatto. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’appello è possibile solo in presenza di un “errore manifesto”, un concetto che merita un’attenta analisi.
I Fatti del Caso: La Contestazione di una Qualificazione Giuridica
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Varese. Il ricorrente lamentava, in sostanza, la mancata applicazione dell’ipotesi di reato di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. n. 309/90). A suo avviso, i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati in questa fattispecie meno grave, con conseguente riduzione della pena. La sua doglianza si configurava, quindi, come una censura sull’erronea qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di merito.
La Decisione della Corte: Limiti Stringenti al Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sull’interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla cosiddetta Riforma Orlando (L. n. 103/2017), elenca tassativamente i motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Tra questi, figura l'”erronea qualificazione giuridica del fatto”.
La Corte, tuttavia, ha chiarito che non ogni dissenso sulla qualificazione giuridica apre le porte al giudizio di legittimità. Il legislatore, cristallizzando un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha inteso limitare l’impugnazione ai soli casi di errore palese e macroscopico.
Le Motivazioni: la Differenza tra Errore Giuridico ed Errore Manifesto
Il cuore della motivazione dell’ordinanza risiede nella distinzione tra un semplice errore di valutazione e un “errore manifesto”. La Corte ha ribadito che il ricorso patteggiamento per erronea qualificazione giuridica è ammissibile solo in presenza di quest’ultimo.
Il Concetto di “Errore Manifesto”
Richiamando un proprio precedente (sentenza Maugeri, n. 15553/2018), la Cassazione definisce l’errore manifesto come un errore che emerge dalla lettura della sentenza stessa, una “palese svista del giudice”. Non si tratta, quindi, di un errore che richiede un’attività di verifica complessa, simile a quella dibattimentale, che implichi il riesame degli atti del procedimento. In altre parole, l’errore deve essere così evidente da saltare all’occhio del lettore esperto senza necessità di ulteriori approfondimenti fattuali.
L’insussistenza dell’Errore Manifesto nel Caso di Specie
Nel caso analizzato, il ricorrente si era limitato a censurare genericamente la mancata applicazione della norma più favorevole. Una simile doglianza, secondo la Corte, avrebbe richiesto una nuova e approfondita valutazione degli elementi di fatto per stabilire se ricorressero i presupposti della lieve entità. Questa operazione è preclusa in sede di legittimità avverso una sentenza di patteggiamento, poiché trasformerebbe il ricorso in un’inammissibile richiesta di riesame del merito della vicenda.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza conferma la linea rigorosa della giurisprudenza sui limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. Per la difesa, ciò significa che la strategia processuale deve essere attentamente ponderata prima di accedere al rito speciale. L’eventuale ricorso patteggiamento non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio sul merito, ma deve fondarsi su vizi specifici e palesi. Contestare la qualificazione giuridica è possibile solo se si è in grado di dimostrare, sulla base della sola sentenza, un errore di diritto così lampante da configurarsi come una svista manifesta e non come il risultato di una diversa, ma plausibile, interpretazione dei fatti.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. Secondo l’ordinanza, basata sull’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici, come vizi della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
Cosa si intende per “erronea qualificazione giuridica del fatto” come motivo di ricorso?
La Corte chiarisce che non basta un semplice disaccordo sulla qualificazione. L’errore deve essere “manifesto”, cioè un’evidente svista del giudice che emerge dalla sola lettura della sentenza, senza la necessità di riesaminare gli atti del procedimento come si farebbe in un dibattimento.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché la sua censura sulla mancata applicazione di una fattispecie di reato meno grave era generica e non indicava un “errore manifesto” del giudice. La sua richiesta avrebbe imposto alla Corte una nuova valutazione del merito, attività non consentita in sede di legittimità per un ricorso avverso una sentenza di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43693 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 43693 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Marocco DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 18/4/2023 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Varese;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propone censure non consentite, oltre che generiche, in ordine alla mancata applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90;
considerato che il comma 2bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all’espressione della volontà dell’imputato; b) al .difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all’erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all’illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate;
rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619 – 01) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell’elaborazione giurisprudenziale del giudice di legittimità, che, prima dell’introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, l’erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto», ossia di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l’ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento;
considerato che un errore di tal fatta non è stato invero dedotto dal ricorrente, che ha genericamente censurato la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309/90;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente