Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29318 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 29318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 del GIP TRIBUNALE di BENEVENTO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Benevento ha applicato, su richiesta, a COGNOME NOME la pena di anni 4 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; a COGNOME NOME la pena di anni 2 mesi 8 euro 1.000,00 di multa; a COGNOME NOME la pena di anni 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di associazione per delinquere e plurimi reati di furto aggravato di ingenti quantitativi di rame, commessi su aerogeneratori di parchi eolici, con violenza sulle cose, su cose esposte per destina2:ione alla pubblica fede, nonché destinate ad un pubblico servizi.
Ricorrono per cassazione gli imputati NOME, NOME e COGNOME NOME, per il tramite dei rispettivi difensori.
2.1. NOME denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 20 bis cod. pen., 448, 545 bis cod. proc. pen. e 53 L.689/81, e vizi di motivazione.
2.2. COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME, con distinti ricorsi affidati ad unico difensore, denunciano violazione di legge e vizi di motivazione, dolendosi della erronea qualificazione giuridica dei fatti e alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 comma 1 n. 7 bis cod. pen.
Ritenuto che, anche a seguito della modifica operata con la legge n. 103 del 2017, si deve ribadire che la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio con I quale l’imputato rinuncia a far valere nullità e vizi dell’accordo al di fuori di quelli espressamente previsti dall’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen
L’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è possibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Ai sensi del successivo art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dal medesimo intervento novellatore, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta per motivi non consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., va dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata.
Considerato che i motivi proposti dai ricorrenti – per violazione dell’art. 545 bis cod. proc. pen. nell’interesse di COGNOME NOME e per l’erronea configurabilità della circostanza aggravante cli cui all’art. 625 comma 1 n. 7) cod. pen. nell’interesse degli altri ricorrenti- non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta. Invero, come si è già detto, ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, l’omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma 2-bis limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (tra le tante, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014 -01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l’imputato, con l’accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le
premesse storiche dell’accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194) e la qualificazione giuridica del fatto (tra le ultime Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).
Come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la predetta disciplina persegue, nel suo complesso, finalità deflattive, meglio assicurate da un procedimento che assicuri un più rapido passaggio in giudicato del provvedimento impugnato, proprio in considerazione delle sue peculiarità (Sez. 5, n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169 – 01), poiché il consenso prestato dall’imputato, personalmente o a mezzo procuratore speciale, all’applicazione della pena in relazione al fatto-reato contestato, correttamente qualificato, rende superfluo lo svolgimento di un giudizio di impugnazione “a cognizione piena” (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014).
Pertanto, i ricorsi in esame devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cDcl. proc. pen., e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/05/2024