Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
La scelta del patteggiamento è una strategia processuale che può offrire notevoli vantaggi, ma comporta anche precise limitazioni, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi sono ammessi e quali, invece, conducono a una declaratoria di inammissibilità. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto del Caso: Dal Patteggiamento all’Appello in Cassazione
Due imputate, a seguito di un procedimento per reati legati agli stupefacenti (previsti dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990), avevano concordato una pena con il Pubblico Ministero attraverso l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come patteggiamento. La sentenza era stata emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale.
Nonostante l’accordo raggiunto, le due imputate hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione, sollevando un unico motivo: la violazione di legge per insussistenza del reato contestato. In sostanza, cercavano di rimettere in discussione nel merito la loro responsabilità penale, nonostante la precedente scelta di patteggiare.
I Limiti Tassativi del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su una norma specifica e cruciale del codice di procedura penale: l’articolo 448, comma 2-bis. Questa disposizione, introdotta con la riforma del 2017 (L. n. 103/2017), ha ristretto notevolmente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Secondo la legge, il ricorso patteggiamento può essere proposto esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato (es. furto anziché rapina).
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge per tipo o quantità.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la contestazione sull’esistenza stessa del fatto di reato, è escluso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel motivare la sua decisione, la Suprema Corte ha evidenziato che il motivo sollevato dalle ricorrenti – l’insussistenza del reato – non rientra in nessuna delle quattro categorie tassativamente previste dalla legge. La scelta di patteggiare implica una rinuncia a contestare nel merito l’accusa. Tentare di farlo successivamente, in sede di legittimità, costituisce un’azione processuale non consentita dall’ordinamento.
Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi. Come da prassi in questi casi, le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di quattromila euro ciascuna in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare ricorsi palesemente infondati.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che chiude la fase di merito del processo. Chi sceglie questa via deve essere consapevole che le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate e circoscritte a specifici vizi procedurali o di legalità della pena. Non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per riaprire una discussione sulla colpevolezza o sulla ricostruzione dei fatti. La decisione serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e consapevole prima di accedere a riti alternativi, ponderando i benefici immediati con le rinunce processuali che ne derivano.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento contestando l’esistenza stessa del reato?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che il motivo relativo all’insussistenza del reato non rientra tra quelli tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
Quali sono i motivi validi per presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi dalla legge sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Quali sono state le conseguenze per le ricorrenti in questo caso?
A causa dell’inammissibilità dei loro ricorsi, le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47954 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47954 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MATERA il DATA_NASCITA CONTINANZA VINCENZA nato a MONTESCAGLIOSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MATERA
dato avviso alle parti; (
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
L
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa nei loro confronti ai sensi dell’art. 444 proc. pen. dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Matera, per i reati loro rispettivamente ascritti (art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Considerato che l’unico motivo da entrambe sollevato (violazione di legge per insussistenza del reato contestato) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volon dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erro qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misu sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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