Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44556 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44556 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto .da:
COGNOME NOME, nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023. dei GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
(34.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di rjr -r14, su concorde richiesta delle parti, ha applicato ad Aversano Antonio, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione per mancata valutazione in ordine alla sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa qualificazione del reato contestato in quello previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l’accordo proposto successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qua lificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza»)
Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
Con riferimento al secondo motivo di ricorso proposto dall’imputato, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualifica zione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato
che la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).
Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza impugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l’imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un’ipotesi di qualificazione del reato palesemente eccentrica.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.