Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie alternative al dibattimento nel processo penale italiano. Tuttavia, una volta che l’accordo tra accusa e difesa viene ratificato dal giudice, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, confermando che i motivi di appello devono rientrare in un elenco tassativo previsto dalla legge.
I Fatti di Causa
Nel caso di specie, un imputato aveva concordato una pena tramite patteggiamento davanti al Giudice dell’Udienza Preliminare per una serie di reati, tra cui falso ideologico commesso da pubblico ufficiale, truffa e abuso d’ufficio. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione contro la sentenza, sollevando una specifica doglianza.
Il Motivo del Ricorso
L’unico motivo di ricorso si basava su un presunto vizio di erronea applicazione della legge penale. In particolare, la difesa sosteneva che i capi di imputazione non fossero sufficientemente determinati. Secondo il ricorrente, il pubblico ministero non aveva specificato con adeguata chiarezza quali, tra gli atti contestati, fossero dotati di ‘fede privilegiata’, un elemento cruciale per la configurazione del reato di falso ideologico aggravato.
La Decisione della Cassazione e i Limiti al Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una norma precisa: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione solo per motivi molto specifici, quali:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Mancata correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Il motivo sollevato dall’imputato, relativo alla presunta indeterminatezza delle accuse, non rientra in nessuna di queste categorie. Pertanto, il ricorso è stato considerato proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione evidenziando la natura eccezionale dell’impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento. Il legislatore ha volutamente ristretto le possibilità di ricorso per garantire la stabilità e la definitività di un accordo processuale liberamente raggiunto tra le parti. Permettere un’ampia facoltà di impugnazione snaturerebbe la funzione deflattiva e premiale del rito. La contestazione sulla determinatezza dell’imputazione avrebbe dovuto essere sollevata nelle fasi precedenti e non può essere utilizzata come grimaldello per scardinare una sentenza di patteggiamento in Cassazione. La Corte, applicando l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., ha pronunciato l’inammissibilità ‘de plano’, ovvero senza udienza, data la palese infondatezza del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: chi sceglie la via del patteggiamento accetta un percorso processuale con facoltà di impugnazione estremamente ridotte. Il ricorso patteggiamento non è uno strumento per ridiscutere nel merito la vicenda o la formulazione delle accuse, ma solo per correggere specifici errori procedurali o giuridici di particolare gravità, espressamente elencati dal codice. La decisione serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente la scelta del rito, essendo le sue conseguenze processuali difficilmente reversibili in sede di legittimità.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i soli motivi per cui si può ricorrere, come ad esempio l’illegalità della pena o un’errata qualificazione giuridica del fatto.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato – la presunta insufficiente determinazione dei capi di imputazione – non rientra nell’elenco dei casi per i quali la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
La conseguenza principale è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza in esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28126 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 28126 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME ad ANCONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 29 settembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha applicato a COGNOME NOME, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione a otto episodi di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici (aggravati dalla natura fidefacente dell’atto falso), sette episodi di truffa e due episodi di abuso d’ufficio.
Avverso l’indicata sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.
La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, sostenendo che i capi di imputazione non sarebbero sufficientemente determinati, non avendo il pubblico ministero sufficientemente specificato quali atti – tra quelli indicati nella contestazione – avessero fede privilegiata.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura d sicurezza.
L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 1’11 aprile 2024.