Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26655 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26655 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui agli artt. 73, comma 1,80, d.P.R.3 lamentando, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine alla concess delle circostanze attenuanti generiche, non previste nell’istanza di patteggiamento form dall’imputato, e con il secondo motivo, il mancato riconoscimento della circostanza attenu di cui all’art. 62 n.6 cod. pen.
In ordine alla prima doglianza, non c’è interesse al ricorso.
La seconda doglianza è manifestamente infondata, posto che neppure dalla prospettazione del medesimo ricorrente si evince se la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.6 cod. p prevista nell’accordo che il giudice ha recepito.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da tratt sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è, pertanto, inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico min e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pen richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all della pena o della misura di sicurezza.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituziona rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. p l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore del Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 1° marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente