Ricorso Patteggiamento: I Motivi Tassativi per l’Impugnazione in Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle più importanti vie di definizione alternativa del processo penale. Tuttavia, una volta che l’accordo è ratificato dal giudice, le possibilità di impugnazione sono notevolmente ridotte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati dinanzi alla Suprema Corte e quali, invece, sono destinati a una sicura dichiarazione di inammissibilità.
Il Contesto del Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso
Nel caso di specie, un imputato aveva concordato con la pubblica accusa una pena di quattro mesi di reclusione e ottocento euro di multa, con sospensione condizionale, per un reato legato agli stupefacenti di lieve entità. La sentenza, emessa dal Tribunale di Varese, ratificava tale accordo.
Nonostante l’accordo, la difesa decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, si sosteneva che il giudice di primo grado avesse omesso di accertare l’eventuale esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, prima di applicare la pena concordata.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa delle norme che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, così come modificate dalla riforma del 2017.
La Riforma del 2017 e l’Art. 448 cod. proc. pen.
Il punto cruciale della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la legge n. 103 del 2017, ha stabilito un elenco tassativo di motivi per i quali è possibile presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione. Tali motivi sono:
1. Errata espressione della volontà dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Il Principio di Tassatività dei Motivi di Ricorso
La Corte Suprema ha sottolineato che qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in questo elenco chiuso deve essere considerato inammissibile. La doglianza dell’imputato, relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non figura tra le ipotesi previste dalla legge. Di conseguenza, il ricorso non poteva essere accolto.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sulla volontà del legislatore di limitare le impugnazioni per le sentenze di patteggiamento, al fine di garantire la stabilità e la celerità di questo rito alternativo. Ammettere motivi di ricorso diversi da quelli espressamente previsti significherebbe vanificare lo scopo deflattivo del patteggiamento. La scelta dell’imputato di accedere a questo rito comporta una rinuncia a far valere determinate contestazioni nel merito, in cambio di un trattamento sanzionatorio più favorevole. Pertanto, il controllo della Cassazione è circoscritto ai soli vizi procedurali e sostanziali di maggiore gravità, come elencati nell’art. 448, comma 2-bis.
le conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato. Chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole che le possibilità di impugnare la sentenza sono estremamente limitate. È fondamentale che la difesa valuti attentamente, prima di formulare la richiesta, l’assenza di evidenti cause di proscioglimento, poiché tale questione non potrà essere sollevata con successo in sede di Cassazione. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, a riprova della serietà con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi palesemente inammissibili.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è ammesso il ricorso in Cassazione, escludendo ogni altra doglianza.
La mancata verifica di una causa di proscioglimento da parte del giudice è un motivo valido per ricorrere in Cassazione contro un patteggiamento?
No. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, questo motivo non rientra nell’elenco tassativo previsto dalla legge e, pertanto, il relativo ricorso è inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44559 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44559 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME.nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 08/03/2023 del TRIBUNALE di VARESE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Varese, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all’omesso accertamento circa l’esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.
Trattandosi di sentenza che ha ratificato l’accordo proposto successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena della misura di sicurezza»).
Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.