Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17736 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Ciriè (To) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/6/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/6/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella – pronunciandosi ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. applicava, tra gli altri, a NOME COGNOME la pena di 4 anni, 9 mesi di reclusione e 16.820 euro di multa in ordine ai reati contestati a norma dell’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
i
inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; vizio di motivazione. Il G.i.p. avrebbe affermato di non poter prosciogliere il COGNOME ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. per circostanze non riscontrate dagli atti, come le dichiarazioni accusatorie di NOME COGNOME (prive di conferma, inattendibili e ritrattate) e le ammissioni dello stesso imputato;
nullità della sentenza per mancato proscioglimento, dovuto alla luce dell’indeterminatezza delle contestazioni di cui al capo C) quanto alle presunte cessioni di sostanza a tale Norcia e a soggetti rimasti ignoti; tale genericità, infatt avrebbe dovuto indurre il Giudice a non ratificare l’accordo di patteggiamento;
nullità della sentenza per violazione dell’art. 240-bis cod. pen., con riguardo alla confisca dell’orologio Jaeger-LeCoultre disposta in contrasto con la documentazione dalla quale risulterebbe trattarsi di un regalo avuto dal nonno, come da dichiarazione di questi;
la stessa nullità, poi, è dedotta quanto alla confisca per sproporzione dell’immobile di proprietà in Biella. Le considerazioni del G.i.p. quanto all’origine della provvista necessaria per acquistare il bene sarebbero contraddette dalla prova documentale offerta dalla difesa, che attesterebbe la liceità e tracciabilità di tutti i 100mila euro in oggetto (come da pagg. 8-10); di queste prove, tuttavia, il Giudice non avrebbe tenuto conto, così come avrebbe erroneamente ritenuto restituite ai familiari alcune somme ricevute, circostanza invero smentita ancora dalla documentazione in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Le prime due censure – l’una in punto di responsabilità, l’altra in tema di determinatezza del capo C) della rubrica – sono inammissibili. Entrambe, infatti, si pongono ben oltre i termini di cui all’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richies e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pe o della misura di sicurezza; motivi di doglianza – questi – che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso.
Con riguardo, poi, alla terza censura, che lamenta la confisca per sproporzione di un orologio, assumendo che sarebbe stato regalato al ricorrente dal nonno, il motivo risulta manifestamente infondato. Il G.i.p., infatti, ha rilevat – e questa Corte ha riscontrato – che era stato lo stesso COGNOME a dichiarare, in sede di interrogatorio, che le autovetture e gli orologi in sequestro, nessuno
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escluso, erano stati acquistati con i proventi dell’attività di spaccio, ed il ricor non si confronta affatto con tale affermazione; così da risultare implicitamente recessiva, dunque, la dichiarazione scritta – in apparenza rilasciata dal nonno del ricorrente – che vorrebbe l’oggetto come regalo.
Quanto, poi, alla confisca per sproporzione dell’immobile, il GRAGIONE_SOCIALE. ha dato atto della tesi difensiva e, quindi, dell’asserita lecita provenienza dei 100.000 euro necessari all’acquisto del bene; la stessa tesi, tuttavia, è stata superata – con argomento in fatto che questa Corte non è ammessa a verificare, perché privo di illogicità manifesta – sul presupposto che le intercettazioni e le movimentazioni bancarie fornivano un esito diverso da quello sostenuto dall’interessato. In particolare, era risultato che il conto corrente a lui intestato era alimentato da versamento di somme in contanti e da versamenti periodici provenienti dal nucleo familiare; le intercettazioni, tuttavia, avevano dimostrato che il COGNOME aveva restituito al padre e alla nonna le somme che questi gli avevano in precedenza corrisposto. Ancora, la sentenza ha dato atto che il ricorrente, fino ad ottobre 2020, era stato apparentemente retribuito da una società (ditta RAGIONE_SOCIALE), ma anche che poi si era accertato che questo rapporto lavorativo era fittizio. Infine, la stessa decisione ha rilevato che, dalle intercettazioni dell’imputato con la fidanzata, era emerso che il primo guadagnava fino a 15mila euro al mese, che ne risparmiava circa 10.000, preoccupandosi di come investire il contante guadagnato illecitamente.
6.1. Ebbene, sul punto il ricorso manca ancora di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza, nei termini di cui all’art. 606 cod. proc. pen., censurandone gli argomenti con affermazioni di puro merito non ammesse in questa sede: le pagg. 8-10 dell’impugnazione, infatti, contengono soltanto una analitica indicazione delle somme che sarebbero state impiegate per l’acquisto dell’immobile, e della loro origine (con ampia documentazione allegata), così chiedendosi alla Corte di legittimità una verifica in fatto certamente non consentita.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Il Presidente
Il Co6isigliere estensore
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024