Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile secondo la Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una scelta processuale che chiude il procedimento in modo rapido, ma comporta una rinuncia a contestare nel merito l’accusa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda i confini molto stretti entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. Analizziamo il caso per capire perché l’impugnazione è stata respinta e quali sono le lezioni pratiche da trarne.
I Fatti del Caso
Due soggetti, a seguito di un accordo con il Pubblico Ministero, avevano ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari una sentenza di patteggiamento per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, previsti dall’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti. Nonostante l’accordo raggiunto, entrambi decidevano di impugnare la sentenza ricorrendo in Cassazione.
Le Ragioni del Ricorso Patteggiamento degli Imputati
I motivi presentati dai due ricorrenti erano distinti ma entrambi miravano a rimettere in discussione aspetti fondamentali della decisione patteggiata:
1. Il primo ricorrente lamentava una generica violazione di legge riguardo al trattamento sanzionatorio, contestando di fatto la pena che lui stesso aveva concordato.
2. Il secondo ricorrente, invece, denunciava una violazione di legge e un vizio di motivazione per il mancato esame da parte del giudice di possibili cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione: Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili con una procedura “de plano”, ovvero senza udienza, basandosi esclusivamente sugli atti. La motivazione della Corte è netta e si fonda su un principio cardine della procedura penale: i limiti all’impugnazione della sentenza di patteggiamento.
Il riferimento normativo chiave è l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca tassativamente i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. I ricorsi possono riguardare, ad esempio, l’espressione della volontà dell’imputato, la qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Nel caso di specie, i motivi addotti dai ricorrenti non rientravano in questo elenco. Contestare la congruità della pena concordata o la mancata valutazione di una possibile assoluzione nel merito sono questioni a cui l’imputato rinuncia proprio scegliendo il rito del patteggiamento. La Corte ha definito i ricorsi “generici” e “proposti al di fuori dei casi previsti”, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Come conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi infondati.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una volta raggiunto e ratificato dal giudice, assume un carattere quasi definitivo. La possibilità di un ricorso patteggiamento è un’eccezione, non la regola, ed è circoscritta a vizi specifici e gravi. Non può essere utilizzato come un ripensamento per ottenere una pena più mite o per riaprire una discussione sul merito della colpevolezza. Chi sceglie questa strada processuale deve essere pienamente consapevole delle sue conseguenze e delle limitate vie di fuga che la legge offre.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per i motivi specificamente ed elencati dalla legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), come ad esempio un vizio nel consenso dell’imputato o l’applicazione di una pena illegale.
Perché il ricorso che contestava la misura della pena è stato dichiarato inammissibile?
Perché la misura della pena è proprio l’oggetto dell’accordo tra imputato e pubblico ministero. Accettando il patteggiamento, l’imputato rinuncia a contestare la congruità della sanzione pattuita. Tale motivo non rientra tra quelli ammessi per legge per impugnare la sentenza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato equitativamente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42240 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42240 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SCILLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2024 del GIP TRIBUNALE di PALMI
n. 22329/24 COGNOME + 1
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,, che norma dell’ad. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P ottobre 1990, n. 309 ed altro, ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con il conse del P.M.;
che GLYPH il ricorrente COGNOME COGNOME violazione di legge in ordine al trattamen sanzionatorio;
che il ricorrente COGNOME COGNOME violazione di legge e vizio di motivazione in ordin mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.’ vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall’ comma 2 -bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024