Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Chiarisce i Limiti di Impugnazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini molto stretti entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. La decisione sottolinea come l’accordo tra imputato e pubblica accusa sulla pena da applicare precluda, in linea di principio, una successiva contestazione nel merito della responsabilità penale. Analizziamo insieme questa importante pronuncia per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: un Ricorso Contro la Pena Concordata
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. La condanna riguardava reati previsti dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). L’imputato, nonostante l’accordo raggiunto in precedenza, ha tentato di ottenere un’assoluzione in sede di legittimità, eccependo la propria non colpevolezza.
La difesa ha quindi promosso un ricorso per cassazione, chiedendo di annullare la sentenza di patteggiamento e di ottenere una pronuncia assolutoria. Tale iniziativa si è scontrata con i principi consolidati che regolano questo rito speciale.
L’Ordinanza della Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, senza quindi la necessità di un’udienza pubblica. La decisione si fonda su argomentazioni chiare e consolidate nella giurisprudenza di legittimità.
La Natura del Patteggiamento
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), è un procedimento speciale che si basa su un accordo. L’imputato rinuncia a un processo dibattimentale in cambio di uno sconto di pena. Questo accordo, una volta recepito dal giudice, ha un effetto fondamentale: esonera l’accusa dall’onere di provare la colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. La sentenza che ne deriva si considera sufficientemente motivata semplicemente con la descrizione del fatto, la correttezza della qualificazione giuridica e la congruità della pena concordata.
I Motivi di Ricorso Non Consentiti
La Corte ha specificato che i motivi proposti dal ricorrente erano censure non consentite. Tentare di ottenere un’assoluzione nel merito, dopo aver accettato un patteggiamento, contraddice la natura stessa del rito. L’impugnazione è ammessa solo per motivi specifici, come un errore nella qualificazione giuridica del fatto, un calcolo errato della pena o la mancata verifica da parte del giudice di cause evidenti di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva correttamente verificato che dagli atti, inclusa l’informativa dei Carabinieri, non emergeva alcuna causa di proscioglimento immediato. Pertanto, la sua decisione di ratificare l’accordo era incensurabile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si ancora a un principio cardine della procedura penale: la coerenza delle scelte processuali. Scegliendo il patteggiamento, l’imputato accetta una definizione rapida del processo, rinunciando a contestare l’accusa nel merito. Di conseguenza, non può, in un secondo momento, ritrattare implicitamente tale scelta attraverso un ricorso che metta in discussione proprio la sua responsabilità. La Corte ha ribadito che l’accordo processuale comporta che la sentenza sia motivata in modo succinto, basandosi sulla congruità della pena e sulla correttezza della qualificazione giuridica, senza necessità di una complessa argomentazione sulla prova della colpevolezza. Il controllo del giudice del patteggiamento è limitato all’assenza di palesi cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.). Poiché tale controllo era stato regolarmente effettuato, il ricorso è stato giudicato privo di fondamento e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la strada del ricorso patteggiamento è estremamente stretta. La decisione di accedere a questo rito speciale deve essere ponderata attentamente, poiché preclude quasi ogni possibilità di successiva contestazione sulla colpevolezza. La pronuncia serve da monito: il patteggiamento è un accordo che chiude la vicenda processuale sul merito, e le eventuali impugnazioni possono vertere solo su vizi specifici e procedurali, non su un ripensamento tardivo circa la propria responsabilità. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro sottolinea ulteriormente le conseguenze negative di un ricorso infondato.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento per contestare la colpevolezza?
No, secondo questa ordinanza, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non può essere utilizzato per contestare la colpevolezza o chiedere un’assoluzione nel merito. L’accordo tra le parti esonera l’accusa dall’onere della prova e i motivi di impugnazione sono molto limitati.
Cosa verifica il giudice prima di emettere una sentenza di patteggiamento?
Il giudice verifica che non esistano cause evidenti per un proscioglimento immediato (ai sensi dell’art. 129 c.p.p.), la correttezza della qualificazione giuridica del reato e la congruità della pena concordata tra le parti.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41625 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RAVENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAVENNA
4 at -e -~e-aPPe-faa -Ft+;-
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce la mancata assoluzione, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, dai reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena “patteggiata” (ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 3 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che, in ogni caso, ha evidenziato che dalla informativa conclusiva dei Carabinieri versata in atti non emergeva alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024
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