Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39722 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 39722 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 del GIP TRIBUNALE di SAVONA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Nell’interesse di NOME COGNOME viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha applicato all’imputato la pena concordata di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione in relazione al reato di omicidio preterintenzionale.
La censura lamenta, in via principale, l’errata qualificazione giuridica del fatto e, in subordine, l’illegalità della pena; il ricorrente chiede, sempre in v subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione al trattamento sanzionatorio minimo previsto dall’art. 584 cod. pen., in quanto irragionevole in generale, e, in subordine, in relazione alla mancata previsione di una diminuente quando il fatto risulti di lieve entità.
La doglianza è inammissibile, alla luce del principio per il quale, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere pe cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023 – 01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619; si veda anche, in precedenza, Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254865 – 01: «in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso».
Nel caso di specie, il giudice ha chiarito, senza margini di opinabilità, che sulla base della corretta riqualificazione del fatto (da omicidio doloso a omicidio preterintenzionale) operata dal pubblico ministero, le parti si accordavano per definire il procedimento con patteggiamento nei termini sopraindicati.
Sono altresì inammissibili, in quanto si collocano fuori dello spettro applicativo dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. peri., le censure relative all’illegalità della pena – evenienza, questa, che non ricorre nel caso in esame – nonché le correlate questioni di legittimità costituzionale. Al riguardo si osserva, in primo luogo, che non sussiste alcuna illegalità della pena ai sensi del citato art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., in quanto il patteggiamento si è sviluppato all’interno della cornice edittale prevista; in secondo luogo, che il trattamento minimo previsto esprime la ragionevole discrezionalità legislativa a fronte di fatti che, sorretti da adeguato coefficiente psichico, espongono a pregiudizio la vita umana; in terzo luogo, quanto all’invocata diminuente, le censure muovono da un presupposto ricostruttivo – la particolare tenuità del fatto – insuscettibile di essere apprezza a fronte della scelta processuale del patteggiamento.
Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17/09/2025 Il consigliere estensore COGNOME Il presidente