Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38713 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38713 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la la sentenza del 22/02/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO
dato a COGNOME a le parti;
u ita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di furto in abitazione aggravato.
A motivi di ricorso la difesa si duole dell’asserita irragionevolezza del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla ritenute aggravanti.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tr richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegali della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali proponibile l’impugnazione, trattandosi di pena non illegale e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si reputa congruo il trattamento sanzionatorio alla luce dei criteri di cui agli artt 132 e 133 cod. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pridite