Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti sui Motivi di Impugnazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato i confini molto precisi entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. Questa decisione è di fondamentale importanza perché chiarisce che non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Suprema Corte, ma solo quelle specificamente previste dal legislatore. Il caso analizzato offre un esempio pratico di come le censure generiche, come la presunta carenza di motivazione del giudice di merito, non trovino spazio in questa sede.
I Fatti di Causa
Il procedimento nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. La sentenza applicava una pena concordata tra le parti per reati legati agli stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90). La difesa dell’imputato lamentava che il giudice si fosse limitato a una mera ratifica dell’accordo, omettendo di motivare adeguatamente sulla mancanza di cause di proscioglimento immediato, sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto e sulla congruità della pena.
Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Impugnazione secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione sull’interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2017, ha circoscritto in modo netto i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata.
I motivi ammessi sono esclusivamente:
1. Vizi nella espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso all’accordo non è stato libero e consapevole.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo raggiunto.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie errata.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza: se la sanzione è contraria alla legge per tipo o quantità.
La Corte ha evidenziato che le lamentele sollevate dalla difesa, incentrate sulla generica carenza di motivazione, non rientravano in nessuna di queste categorie. Pertanto, il ricorso era, in partenza, privo dei presupposti di legge per essere esaminato.
La Decisione della Corte
In virtù di queste considerazioni, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Inoltre, ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che prevede una procedura semplificata (“de plano”) per tali declaratorie. Questo significa che la decisione è stata presa senza la necessità di un’udienza formale, sulla base dei soli atti presentati.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione inammissibile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono cristalline: il legislatore, con la riforma del 2017, ha voluto dare maggiore stabilità alle sentenze di patteggiamento, limitando drasticamente le possibilità di appello per evitare impugnazioni dilatorie o pretestuose. La critica alla motivazione del giudice di merito, che secondo la difesa avrebbe dovuto giustificare più approfonditamente la sua decisione, non costituisce un vizio riconducibile a quelli elencati nell’art. 448, comma 2-bis c.p.p. La Corte ha inoltre specificato che le censure erano palesemente contraddette dal contenuto della sentenza impugnata, la quale escludeva espressamente la presenza di cause di proscioglimento immediato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso sui limiti del ricorso patteggiamento. Per gli operatori del diritto, il messaggio è chiaro: le impugnazioni contro le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti devono essere formulate con estrema precisione, ancorandole a uno dei motivi tassativamente previsti dalla legge. Qualsiasi tentativo di aggirare questi paletti attraverso censure generiche o non pertinenti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. La legge limita espressamente i motivi di ricorso a specifiche violazioni, come un vizio del consenso, un’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Quali sono i motivi validi per un ricorso contro un patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., i motivi validi sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, spesso con una procedura semplificata (de plano). Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35097 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35097 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di L’AQUILA
dato GLYPH o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso p r cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di gi dizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione ai reati allo stesso ascritti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90).
A motivi di ricorso la difesa si duole della carenza di motivazione, lamentando che il giudice si è limitato a ratificare l’accordo tra le parti astenendosi dal considerare ed offrire giustificazione in ordine alla mancanza di eventuali cause d’immediato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., alla correttezza della qualificazione giuridica ed alla congruità della pena.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 20 .7, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegali della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali proponibile l’impugnazione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui si escludono ragioni per addivenire all’immediato proscioglimento dell’imputato.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedinnentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favor delle ammende. I pagamento ? della Cassa
Così deciso in data 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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