Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile Contestare la Pena
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto centrale nel nostro sistema processuale penale. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e ratificato dal giudice, quali sono i limiti per un eventuale ripensamento? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, ribadendo un principio consolidato: non si può contestare la misura della pena, ma solo la sua illegalità.
I Fatti del Caso
Un imputato, accusato del delitto di tentata rapina aggravata, concordava con la pubblica accusa una pena di quattro anni e due mesi di reclusione, oltre a una multa di 5.200,00 euro. Il Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale, verificata la correttezza dell’accordo e la qualificazione giuridica del fatto, emetteva sentenza di patteggiamento applicando la pena concordata.
Contrariamente a quanto stabilito, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza. La sua doglianza non riguardava un errore di diritto o un’errata qualificazione del reato, bensì la misura della pena, ritenuta eccessiva. Secondo la difesa, il GIP non avrebbe adeguatamente considerato la personalità dell’imputato e la sua condotta precedente e successiva al reato, violando così i principi costituzionali e le norme sulla commisurazione della pena (art. 133 c.p.).
La Decisione della Corte di Cassazione e i Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale pacifico e ormai codificato anche a livello normativo.
La Corte ha sottolineato che il patteggiamento costituisce un vero e proprio accordo processuale tra l’imputato e l’accusa. Una volta che tale accordo è perfezionato e ratificato dal giudice, che ne accerta la correttezza formale e sostanziale, esso non è più revocabile unilateralmente. La parte che ha liberamente scelto di aderire a una determinata pena, rinunciando implicitamente a contestarne la congruità, non può successivamente, in sede di impugnazione, sollevare questioni relative alla sua misura.
Le Motivazioni
Il fulcro delle motivazioni della Corte risiede nella distinzione tra congruità ed illegalità della pena. Il ricorso patteggiamento è ammesso solo nel secondo caso. Si parla di pena illegale quando la sanzione applicata:
1. Non è prevista dall’ordinamento giuridico per quel tipo di reato.
2. Supera, per specie o quantità, i limiti massimi fissati dalla legge.
Nel caso di specie, l’imputato lamentava una pena “eccessiva”, sollevando una questione di commisurazione, ovvero di valutazione discrezionale del giudice basata sui parametri dell’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere, etc.). Tuttavia, questa valutazione è proprio ciò a cui le parti rinunciano quando scelgono di accordarsi sulla pena. L’accordo si forma sul risultato finale e non sulle singole operazioni di calcolo che lo determinano.
La Corte ha inoltre richiamato l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che limita espressamente i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo quelli relativi alla misura della pena. Pertanto, tentare di rimettere in discussione la quantificazione della sanzione concordata si traduce in un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma con chiarezza che la scelta del patteggiamento è una decisione processuale ponderata e definitiva riguardo alla misura della pena. L’imputato che accetta di patteggiare baratta la possibilità di un processo dibattimentale e di una pena potenzialmente più mite con la certezza di una sanzione predeterminata e ridotta. Proporre un ricorso patteggiamento basato sulla presunta eccessività della pena concordata non solo è contrario alla natura stessa dell’istituto, ma è anche processualmente inammissibile. L’unica via per contestare la pena patteggiata è dimostrare la sua manifesta illegalità, un’ipotesi ben più rara e circoscritta. La decisione della Corte si pone quindi come un importante monito sulla definitività degli accordi processuali e sui limiti invalicabili dell’impugnazione.
È possibile contestare la misura della pena decisa con un patteggiamento?
No, non è ammissibile proporre un ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento per motivi che riguardano la misura della pena, a meno che non si tratti di una pena illegale.
In quali casi si può impugnare una sentenza di patteggiamento riguardo alla pena?
L’impugnazione è ammessa solo se si contesta l’illegalità della pena, ovvero quando la sanzione applicata non è prevista dall’ordinamento giuridico o eccede, per specie e quantità, i limiti legali.
Cosa si intende per accordo processuale nel patteggiamento?
Si intende un negozio di natura processuale tra accusa e difesa che si perfeziona con la ratifica del giudice. Una volta concluso, non è revocabile unilateralmente, e la parte che vi ha aderito rinuncia a far valere eccezioni sulla congruità della pena concordata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43663 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43663 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Bari DATA_NASCITA avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Bari in data 2/5/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 2/5/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di B emetteva sentenza ex art.444 c.p.p., nei confronti di COGNOME NOMENOME imputato del delit di tentata rapina aggravata ed applicava la pena di anni quattro, mesi due di reclusione euro 5.200,00 di multa.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge, in particolare degli artt. 27 e 101 Cost., 444 e 546 c.p.p. e 133 c.p., avendo i determinato la pena in misura eccessiva senza tener conto della personalità dell’imputato della condotta precedente e successiva al reato.
Il ricorso è inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità ha, da sempre, affermato che, nel ricorso per cassazion avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti, non è ammissibi proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illeg La richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integ infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del gi che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi
dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezi non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congrui della pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali so addivenute.
Va ricordato infatti, che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle pa l’accordo si forma, non sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le qu essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse, purché il risu finale non si traduca in una pena illegale (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 20 COGNOME, in motivazione).
5. Va, quindi, ribadito il principio di diritto secondo il quale:”Ai sensi dell’art. 448, c bis, c.p.p.’ introdotto dall’art. 1, comma 50, L. n. 103 del 2017, è inammissibile il ricor cas azione che proponga motivi concernenti, non l’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il lim legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di all’art. 133 c.p.” ( così Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509; nello stesso senso Sez. n. 29668 del 17/06/2014, Rv. 263217).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .
Così deciso il 19/9/2024