Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27204 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27204 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
dato av o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen, il GUP del Tribunale ha applicato all’imputato COGNOME la pena da lui richiesta, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309 del 1990;
che avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento;
che, con un primo motivo di ricorso, si lamentano la violazione della norma incriminatrice e il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., su rilievo che il GUP avrebbe scorrettamente interpretato la pag. 249 dell’ordinanza di custodia cautelare quanto alla prova del fatto;
che, con un secondo motivo di ricorso, si lamentano la violazione dell’art. 29 cod. pen. e vizi della motivazione, in relazione all’applicazione della pena accessoria, essendo la stessa facoltativa e non obbligatoria e non avendo costituito oggetto di accordo tra le parti, in mancanza di motivazione sul punto.
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché la prima censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
che il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente;
che, al di fuori dei già menzionati casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l’inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e riori partecipata, in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell’art 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell’art. 610, comma 5-bis, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.
che, nel caso di specie, la difesa ha censurato, in maniera per di più dei tutto generica, la valutazione della prova della responsabilità penale, senza neanche prospettare le ragioni della sua scorrettezza, limitandosi a riportare brani di intercettazioni che a suo dire andrebbero interpretati diversamente;
che il secondo motivo di doglianza è manifestamente infondato, perché l’art. 29 cod. pen. prevede una pena accessoria obbligatoria e predeterminata nei
quantum e, dunque, sottratta alla discrezionalità del giudice, che la applica automaticamente;
che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente