Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui ristretti confini del ricorso patteggiamento. Sempre più spesso si ricorre a questo strumento processuale, ma è fondamentale conoscerne i limiti, specialmente per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato inammissibile un ricorso basato su una presunta erronea qualificazione giuridica del reato, delineando i criteri di valutazione che guidano i giudici di legittimità.
I Fatti di Causa: Dal Patteggiamento al Ricorso
Il caso nasce da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale. La sentenza applicava una pena concordata tra l’imputato e il Pubblico Ministero per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990). Nonostante l’accordo raggiunto in precedenza, l’imputato ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione relativo all’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
Limiti al Ricorso Patteggiamento: La Visione della Cassazione
La Corte ha immediatamente richiamato il principio consolidato secondo cui la possibilità di ricorrere contro una sentenza di patteggiamento è estremamente limitata. La legge, in particolare l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, stabilisce un elenco tassativo di motivi per cui è possibile presentare ricorso.
Per quanto riguarda la contestazione sulla qualificazione giuridica, la giurisprudenza è costante nell’affermare che il ricorso è ammissibile solo in un’ipotesi specifica: quando la qualificazione adottata dal giudice risulti, con ‘indiscussa immediatezza’, palesemente ‘eccentrica’ rispetto al contenuto del capo di imputazione.
L’Analisi della Corte nel Caso Specifico
La verifica che la Corte è chiamata a compiere in questi casi è circoscritta. I giudici non possono esaminare l’intero fascicolo processuale, ma devono basare la loro valutazione esclusivamente su tre elementi:
1. I capi di imputazione.
2. La succinta motivazione della sentenza di patteggiamento.
3. I motivi dedotti nel ricorso.
Nel caso analizzato, dall’esame di questi atti non è emersa alcuna palese eccentricità nella qualificazione giuridica del reato. Il vizio denunciato dal ricorrente non era immediatamente percepibile, rendendo di fatto il motivo di ricorso infondato secondo i ristretti parametri di legge.
Le Motivazioni della Decisione
Sulla base di queste premesse, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. La motivazione è duplice:
* Genericità del ricorso: Il motivo presentato è stato ritenuto generico, non argomentando in modo specifico e immediato la presunta eccentricità della qualificazione giuridica.
* Estraneità ai casi consentiti: Il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La conseguenza diretta di tale declaratoria di inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma la linea rigorosa della giurisprudenza in materia di impugnazione delle sentenze di patteggiamento. Le implicazioni pratiche sono significative: chi intende contestare una sentenza di questo tipo deve essere consapevole che i margini di manovra sono molto stretti. Non è sufficiente un semplice dissenso sulla qualificazione giuridica, ma è necessario dimostrare un errore macroscopico e immediatamente evidente dagli atti principali. In assenza di tale palese anomalia, il ricorso non solo verrà respinto, ma comporterà anche l’addebito di ulteriori spese e sanzioni, aggravando la posizione processuale del ricorrente.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, la possibilità di ricorrere è limitata ai casi specifici previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Per contestare la qualificazione giuridica del reato, è necessario che questa sia palesemente ed immediatamente errata rispetto ai fatti descritti nell’imputazione.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata determinata in euro tremila.
Su quali atti si basa la Corte di Cassazione per valutare un ricorso contro il patteggiamento?
La valutazione viene compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza impugnata e dei motivi esposti nel ricorso stesso, senza poter esaminare altri atti del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1895 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1895 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 07/11/1990
avverso la sentenza del 25/06/2024 del GIP TRIBUNALE di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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n. 28800/24 Ouej
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4 309/1990, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.;
che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla erro qualificazione giuridica;
che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualificazione con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 d 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato non emerge;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024