Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13853 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13853 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CUORGNE’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 del TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti},
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputata NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Torino ha applicato alla stessa una pena, su accordo delle parti, per i reati di cui agli artt.81,110′ 624 bis, 625 n.2, 61 n.5 e 494 cod. pen. commesso in Torino 1’11 maggio 2018 (capo 1) e di cui agli artt. 81,110, 624 bis, 625 n.2, 61 n.5 e 494 cod. pen. commesso in Torino il 7 agosto 2018 (capo 1 bis) ;
ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa la mancata applicazione dell’art.129 cod. proc. pen. e circa la congruità della pena) non deducibili ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata);
ritenuto che, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
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