Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9585 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9585 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 del GIP TRIBUNALE di RAGUSA
CcUto avviso
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, re applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art. 186 co. 2 lett. c), co. 2 sexies e co. 2 bis egs. 285192, deducendo violazione di legge e ca motivazione in relazione agli artt. 111 Cost., 125 e 129 cod. proc. pen.
H ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non fra quelle consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi atti all’espressione delta volontà del rimputato, ai difetto di correlazione tra la richiesta e l all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo della motivazione non non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamen sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto ne con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazi implica, tra l’altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipote richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione s nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso co una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la ver richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento 129 (Cass., Sez. U., n. 5777 del 27 marzo 1992, COGNOME; Id., Sez. U., n. 10372 d dicembre 1995, COGNOME). Tale orientamento è stato concordemente accolto dal giurisprudenza successiva.
Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione, che r precipuamente la qualificazione giuridica del fatto, l’esistenza e la comparazion circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza di Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione pu essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motiv censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile. D’altr attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi dell contestare l’accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il dal medesimo accettato.
Nel caso di specie il giudice dà conto che, alla luce degli atti, stante la c.n.r. redatta dai della Stazione di Comiso e le analisi di laboratorio richiamate, non si evincevano elementi fondare ipotesi di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processu della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
il Consigliere estensore