Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13735 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13735 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI
data-stsà – Ife – parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza del G.u.p del Tribunale di Brindisi del 10 dicembre 2024, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli art 81, 110 cod. pen. e 73, co. 1, D.P.R 309/90, in ordine a traffico di sostanze stupefacenti.
L’unico motivo proposto dal ricorrente, mediante proprio difensore, con cui viene dedotta violazione di legge e vizio di motivazione, è inammissibile. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione con cui sì deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01).
La declaratoria di inammissibilità della odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc.pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilEil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025.