Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19829 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19829 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
(de plano)
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 1/04/1985
avverso la sentenza del 7/11/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato non dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza resa ai sensi dell ‘ art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975, di applicazione della pena di anni quattro e mesi uno di reclusione.
Considerato che il motivo proposto dal difensore, avv. NOME COGNOME (errata qualificazione del fatto), non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della
volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.), osservandosi con riferimento all ‘ errata qualificazione che questa deve risultare ictu oculi ,
Rilevato, invece, che il Giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti e ha escluso, motivatamente, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente, anche con riferimento al reato di tentato omicidio (v. p. 2), rendendo evidente che non ricorre, nel caso in valutazione, alcun errore manifesto circa la qualificazione giuridica dei fatti tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, reputare inammissibile la censura, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, tenuto conto che la diversa qualificazione prospettata presenta oggettivi margini di opinabilità (cfr. nel senso che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 -01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 -01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619 -01).
Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2025